Art. 37.
Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito
                   di autorizzazione di modifiche

  1.  Nei  casi  di  modifiche autorizzate ai sensi dell'articolo 35,
l'AIFA,  quando  a  cio'  non  ostano  motivi di salute pubblica o di
trasparenza  del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda
interessata,  concede  lo  smaltimento  delle  scorte  del medicinale
oggetto  di  modifica  o un termine per il ritiro dal commercio delle
confezioni per le quali e' intervenuta la modifica.