Art. 37 
 
Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                   definizione delle controversie 
 
  1. I  capi  degli  uffici  giudiziari  sentiti,  i  presidenti  dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione  dei  procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina: 
    a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso; 
    b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto  conto  dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita'  nella  trattazione  dei
procedimenti  pendenti,  individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed
omogenei che tengano  conto  della  durata  della  causa,  anche  con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa. 
  2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila
il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo  ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.  160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai  locali  consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1  viene  adottato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e vengono indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
procedimenti  civili,  amministrativi   e   tributari   concretamente
raggiungibili entro il 31  dicembre  2012,  anche  in  assenza  della
determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 
  4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio,
i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
facolta'  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita',  anche  con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita'  del  corso  del
dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita',
di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 
  6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo I della parte  II  e'  sostituito  dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario"; 
    b) all'articolo 9: 
      1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 
      2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi
per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini
dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima
dichiarazione,   superiore   al    doppio    dell'importo    previsto
dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto  nella  misura  di
cui all'articolo 13, comma 1."; 
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse; 
    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile»; 
    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro,
nonche' per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro
1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui  al  libro  IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i
processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre
1970, n. 898,»; 
    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
    o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 146.»; 
    p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»; 
    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'."; 
    r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
    s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: 
      "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  e'
dovuto nei seguenti importi: 
      a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale;  b)   per   le   controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma  3;  c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a  determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino  il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i  ricorsi
di cui all'articolo 119, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'  di  euro
4.000; e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  meta'
ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: 
      "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi: 
        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
2.582,28 e fino a euro 5.000; 
        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000; 
        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
25.000 e fino a euro 75.000; 
        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
75.000 e fino a euro 200.000; 
        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
200.000. 
    u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite,
determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle
conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a
debito."; 
    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa  la
seguente "e"; 
      2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le
seguenti. "e nel processo tributario"; 
    z) all'articolo 131, comma 2: 
      1) alla lettera a): 
        a)  dopo  le  parole:  "processo  civile,"  e'  soppressa  la
seguente: "e"; 
        b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario"; 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    aa) all'articolo 158, comma 1: 
      1) alle lettera a): 
        a)  dopo  le  parole:  "processo  civile"  e'  soppressa   la
seguente: "e"; 
        b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario"; 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  e'
sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; 
    cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 
  9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
  10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria. 
  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e' stabilita annualmente  la  ripartizione  di  una  quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al  comma  10  tra  la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo  anno  un
terzo di tale quota e' destinato, a livello  nazionale,  a  spese  di
giustizia,  ivi  comprese  le  nuove  assunzioni  di   personale   di
magistratura ordinaria, amministrativa  e  contabile,  nonche'  degli
Avvocati e  Procuratori  dello  Stato,  in  deroga  alle  limitazioni
previste dalla legislazione  vigente;  per  gli  anni  successivi  la
riassegnazione prevista dal comma 10 e'  effettuata  al  netto  delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
della Giustizia e dagli  organi  di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli  uffici  giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12  nella  misura
del  cinquanta  per  cento  all'incentivazione,  sulla   base   delle
modalita'  previste  dalla  disciplina  di  comparto,  del  personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  del
cinquanta  per  cento  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
giudiziari.  Tale  ultima  quota,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della  giustizia,  sentiti  i  competenti  organi  di
autogoverno   della   magistratura   ordinaria,   amministrativa    e
tributaria,  puo'  essere,   in   tutto   o   in   parte,   destinata
all'erogazione  di  misure  incentivanti,  anche   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, in favore del personale di  magistratura,  e  nei  riguardi  dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile  del  relativo
compenso. Con il  decreto  di  cui  al  precedente  periodo  vengono,
altresi', definiti i criteri e le  modalita'  di  attribuzione  degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime  modalita',  in  quote
uguali,  all'incentivazione  del  personale   amministrativo   e   al
funzionamento degli uffici giudiziari. 
  12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di  autogoverno  della  magistratura  amministrativa   e   tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto  di  almeno  il  dieci  per  cento  rispetto  all'anno
precedente. Relativamente ai giudici  tributari,  l'incremento  della
quota  variabile  del  compenso  di  cui  al  comma  11  e'  altresi'
subordinato, in caso  di  pronunzia  su  una  istanza  cautelare,  al
deposito della sentenza di merito  che  definisce  il  ricorso  entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia  .  Per  l'anno  2011  la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma  e'  ridotta
al cinque per cento. 
  13. Il Ministro della Giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, e gli organi di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  cui
al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma  12,  secondo
le percentuali di  cui  al  comma  11  e  tenuto  anche  conto  delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. 
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante
dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel
fondo  di  cui  al  comma  10.  Conseguentemente,  il   comma   6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato. 
  15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme  restando  le
procedure  autorizzatorie  previste   dalla   legge,   le   procedure
concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura  gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente  decreto  possono
essere completate. 
  16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente. 
  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura
tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di
riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
cento. 
  18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 
      2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse. 
    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia". 
  19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il
Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta  ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori
dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte  dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o
tra i professori  ordinari  di  contabilita'  pubblica  o  discipline
similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
  21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133,
alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con
provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.