Art. 37 Modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.».
Note all'art. 37: Il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 51 (Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata). - 1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire: a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi; b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.".