(Convenzione-art. 37)
  Articolo 37 - Registrazione e conservazione dei dati nazionali  sui
condannati per i reati sessuali 
 
  1.  Ai  fini  della  prevenzione  e  della  repressione  dei  reati
stabiliti in conformita' alla presente  Convenzione,  Ciascuna  Parte
assumera' le necessarie misure legislative  o  di  altro  genere  per
registrare e conservare, in conformita'  alle  disposizioni  relative
alla protezione dei dati a carattere personale e  ad  altre  norme  e
garanzie  appropriate,  quali  quelle  previste  dalla   legislazione
interna relative all'identita' cosi' come al profilo  genetico  (DNA)
delle persone condannate per i reati stabiliti  in  conformita'  alla
presente Convenzione. 
  2. Ciascuna Parte, al momento della  firma  o  della  notifica  dei
propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione  o  di
adesione, comunichera' al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa
i nomi e l'indirizzo della sola autorita' nazionale  responsabile  ai
fini del paragrafo 1. 
  3. Ciascuna Parte adottera' le necessarie misure legislative  o  di
altro genere  affinche'  le  informazioni  previste  al  paragrafo  1
possano venire trasmesse all'autorita' competente di un'altra  Parte,
in conformita' alle condizioni stabilite dalla  propria  legislazione
interna e dagli strumenti internazionali pertinenti