Art. 37. La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non e' stato avanzato reclamo dal debitore ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari. La riscossione delle somme attribuite allo stato a titolo di profitto di regime puo' farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito puo' essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica, soluzione.