(Convenzione - art. 37)
                            Articolo 37. 
       Revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi 
 
  1. Nel caso in cui sia nato per uno Stato terzo un obbligo in  base
all'articolo 35, detto obbligo non puo' essere revocato o  modificato
che con il consenso delle parti del trattato e dello Stato  terzo,  a
meno che non sia accertato che essi avevano convenuto diversamente. 
  2. Nel caso in cui per uno Stato terzo sia nato un diritto in  base
all'articolo 36, tale diritto non potra' essere revocato o modificato
dalle parti se non  sara'  stato  accertato  che  detto  diritto  non
avrebbe potuto essere revocato o modificato senza il  consenso  dello
Stato terzo.