Art. 37.
                     (Successione nel contratto)

  In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro
che,  per successione o per precedente rapporto risultante da atto di
data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a
continuarne l'attivita'.
  In  caso  di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  il contratto di
locazione  si  trasferisce  al  coniuge, anche se non conduttore, che
continui  nell'immobile  la  stessa  attivita'  gia'  ivi  esercitata
assieme   all'altro   coniuge   prima   della  separazione  legale  o
consensuale  ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
  Se  l'immobile e' adibito all'uso di piu' professionisti, artigiani
o  commercianti e uno solo di essi e' titolare del contratto, in caso
di  morte  gli  succedono  nel  contratto, in concorso con gli aventi
diritto  di  cui  ai  commi  precedenti,  gli  altri  professionisti,
artigiani o commercianti.
  Nelle  ipotesi  di  recesso  del  titolare del contratto, succedono
nello  stesso  gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In
tal caso il locatore puo' opporsi alla successione nel contratto, per
gravi motivi, con le modalita' di cui all'articolo precedente.