(Regolamento di polizia mortuaria- art. 37)
                              Art. 37. 
  1. Fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte
al riscontro diagnostico, secondo le norme della  legge  15  febbraio
1961, n. 83, i  cadaveri  delle  persone  decedute  senza  assistenza
medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o
ad un obitorio, nonche'  i  cadaveri  delle  persone  decedute  negli
ospedali, nelle cliniche  universitarie  e  negli  istituti  di  cura
privati quando i rispettivi direttori, primari o  medici  curanti  lo
dispongano per il controllo della diagnosi o per  il  chiarimento  di
quesiti clinico-scientifici. 
  2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro diagnostico
anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte
sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo,  o
a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle  cause
di morte. 
  3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza del primario
o medico curante, ove questi lo ritenga  necessario,  nelle  cliniche
universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario  od
ospedaliero ovvero  da  altro  sanitario  competente  incaricato  del
servizio,  i  quali  devono  evitare  mutilazioni  e  dissezioni  non
necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 
  4. Eseguito il  riscontro  diagnostico,  il  cadavere  deve  essere
ricomposto con la migliore cura. 
  5. Le spese per il riscontro diagnostico sono  a  carico  dell'ente
che lo ha richiesto. 
 
          Nota all'art. 37:
             -  Per opportuno coordinamento si riporta l'art. 1 della
          legge n.   83/1961,  concernente  norme  per  il  riscontro
          diagnostico sui cadaveri, che cosi' dispone:
             "Art.  1.  -  I  cadaveri  delle  persone decedute senza
          assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale  o  ad  un
          deposito  di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti
          al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo
          unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933,
          n. 1592, e dall'art. 85 del  R.D.  30  settembre  1938,  n.
          1631, sull'ordinamento ospedaliero.
             Debbono  essere  sottoposti  al  riscontro diagnostico i
          cadaveri delle persone decedute  negli  ospedali  civili  e
          militari,  nelle cliniche universitarie e negli istituti di
          cura privati  quando  i  rispettivi  direttori,  primari  o
          curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per
          il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
             Il   medico   provinciale  puo'  disporre  il  riscontro
          diagnostico anche sui cadaveri  delle  persone  decedute  a
          domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e
          diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta  del  medico
          curante  quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.
             Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del
          primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario
          -   nelle   cliniche   universitarie   o   negli   ospedali
          dall'anatemopatologo universitario od ospedaliero ovvero da
          altro sanitario competente incaricato dal servizio, i quali
          devono evitare mutilazioni o dissezioni  non  necessarie  a
          raggiungere l'accertamento della causa di morte.
             Eseguito  il  riscontro  diagnostico,  il  cadavere deve
          essere ricomposto con la migliore cura.
             Le  spese  per  il  riscontro  diagnostico sono a carico
          dell'Istituto per il quale viene effettuato".
             Il  secondo comma dell'art. 2 della medesima legge cosi'
          prosegue:    "Restano   salvi   i   poteri   dell'autorita'
          giudiziaria nei casi di competenza".