ART. 37. 
Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime  per  i
        beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale 
 
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: 
"2-bis. Sono altresi' deducibili: 
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  di  altri
enti pubblici e di associazioni e di  fondazioni  private  legalmente
riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono  o  promuovono
attivita' dirette alla tutela del patrimonio  ambientale,  effettuate
per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,
facenti parte degli elenchi di cui al  primo  comma  dell'articolo  2
della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilita'
in base ai piani di cui all'articolo 5  della  medesima  legge  e  al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,  ivi  comprese  le  erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose  anzidette;
il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera  c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione  del  Ministro
dell'ambiente come pure il mancato  assolvimento  degli  obblighi  di
legge per consentire l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  dello
Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle
spese  dal  reddito.  Il   Ministro   dell'ambiente   da'   immediata
comunicazione ai competenti uffici  tributari  delle  violazioni  che
comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per  il  pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori; 
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e  riserve  naturali,  terrestri  e  marittimi,  statali  e
regionali, e di  ogni  altra  zona  di  tutela  speciale  paesistico-
ambientale come  individuata  dalla  vigente  disciplina,  statale  e
regionale, nonche' gestita dalle associazioni  e  fondazioni  private
indicate alla lettera  a),  effettuate  per  sostenere  attivita'  di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette  al
conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti; 
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi della  legge  29  giugno
1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 1  della  medesima  legge  o  assoggettati  al  vincolo
assoluto di inedificabilita' in base ai piani di cui  all'articolo  5
della stessa legge  e  al  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le  rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis  del  presente  articolo
effettuate a favore di soggetti privati, affinche'  siano  perseguiti
gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state  accettate  dai
beneficiari  e  siano  rispettati  i  termini   per   l'utilizzazione
concordati con gli autori delle  erogazioni.  Detti  termini  possono
essere prorogati una sola  volta  dall'autorita'  di  vigilanza,  per
motivi non imputabili ai beneficiari". 
2.  E'  deducibile  dal  reddito  imponibile  di  qualunque  soggetto
obbligato, fino a un massimo del  25  per  cento  del  reddito  annuo
imponibile, il controvalore in  denaro,  da  stabilirsi  a  cura  del
competente organo periferico del Ministero per  i  beni  culturali  e
ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico  erariale  competente  per
territorio, corrispondente ai beni  immobili  che  vengano  ceduti  a
titolo gratuito da persone fisiche e  giuridiche  allo  Stato  ed  ai
soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma
2-bis dell'articolo 114 del citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, purche' detti immobili siano vincolati ai sensi della  legge
29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi  relativi  ai
numeri 1)  e  2)  dell'articolo  1  della  medesima  legge,  o  siano
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27  giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1985, n. 431, e la donazione avvenga  allo  scopo  di  assicurare  la
conservazione del bene nella sua integrita', per il  godimento  delle
presenti e delle future generazioni. 
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2  agosto  1982,
n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n.  1497  del  1939
effettuati  da  soggetti  che  abbiano  fra  le  loro  finalita'   la
conservazione di dette cose. 
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione  del
presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991,  lire  1
miliardo per il 1992 e lire 2  miliardi  per  il  1993,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il  1991,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui  parchi
nazionali". 
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al  Parlamento  una
relazione sugli effetti finanziari del presente articolo. 
 
          Note all'art. 37:
          - L'art. 114 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986, cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' cosi' formulato:
          "Art.  114  (Enti  non  commerciali).  -  1.   Il   reddito
          complessivo  degli  enti  non  commerciali  e'  determinato
          secondo  le  disposizioni  del  titolo   I.   Dal   reddito
          complessivo  si  deducono  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito  di  impresa  che  concorre  a
          formarlo  e  purche'  risultino  da  idonea  documentazione
          allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati
          nel comma 2 dell'art.  113, ferma restando la  disposizione
          del   secondo   periodo   della  lettera  r)  del  comma  1
          dell'articolo 10. Si applica la disposizione  del  comma  5
          dello stesso articolo.
          2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita'
          commerciali  mediante stabili organizzazioni nel territorio
          dello  Stato  senza  tenerne   contabilita'   separata   si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi 2 e 3 dell'articolo
          109.
          2-bis. Sono altresi' deducibili:
          a) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello  Stato,
          di  altri  enti  pubblici e di associazioni e di fondazioni
          private legalmente riconosciute, le quali, senza  scopo  di
          lucro,  svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela
          del patrimonio ambientale, effettuate  per  l'acquisto,  la
          tutela  e  la valorizzazione delle cose indicate nei numeri
          1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
          facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'art.
          2  della  medesima  legge  o  assoggettati al vincolo della
          inedificabilita' in base ai piani di cui all'art.  5  della
          medesima  legge  e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n.    431,    ivi    comprese   le   erogazioni   destinate
          all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
          svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto  le  cose
          anzidette;  il  mutamento  di  destinazione  degli immobili
          indicati alla lettera  c)  del  presente  comma,  senza  la
          preventiva  autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come
          pure il mancato assolvimento degli obblighi  di  legge  per
          consentire  l'esercizio  del  diritto  di  prelazione dello
          Stato   sui   beni   immobili   vincolati,   determina   la
          indeducibilita'   delle  spese  dal  reddito.  Il  Ministro
          dell'ambiente da'  immediata  comunicazione  ai  competenti
          uffici   tributari   delle  violazioni  che  comportano  la
          decadenza delle agevolazioni;  dalla  data  di  ricevimento
          della  comunicazione  iniziano a decorrere i termini per il
          pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
          b) le erogazioni liberali in denaro a favore  di  organismi
          di  gestione  di  parchi  e  riserve  naturali, terrestri e
          marittimi, statali e regionali, e di  ogni  altra  zona  di
          tutela   speciale  paesistico-ambientale  come  individuata
          dalla vigente  disciplina,  statale  e  regionale,  nonche'
          gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private indicate
          dalla lettera a), effettuate  per  sostenere  attivita'  di
          conservazione,  valorizzazione,  studio, ricerca e sviluppo
          dirette  al  conseguimento  delle  finalita'  di  interesse
          generale cui corrispondono tali ambiti progetti;
          c)   le   spese   sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati  ai
          sensi  della  legge  29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte
          degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1  della
          medesima  legge  o  assoggettati  al  vincolo  assoluto  di
          inedificabilita' in base ai piani di cui all'art.  5  della
          stessa  legge  e  al  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n. 431.
          2-ter.  Il  Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le
          rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego
          delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
          2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti
          privati,  affinche'  siano perseguiti gli scopi per i quali
          le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e
          siano rispettati i termini per  l'utilizzazione  concordati
          con  gli  autori  delle  erogazioni.  Detti termini possono
          essere  prorogati  una   sola   volta   dall'autorita'   di
          vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".
          -  Il  testo  degli  articoli  1, numeri 1) e 2), e 5 della
          legge n.  1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) e'
          il seguente:
          "Art. 1. - Sono soggette alla presente legge  a  causa  del
          loro notevole interesse pubblico:
          1)  le  cose  immobili  che  hanno  cospicui  caratteri  di
          bellezza naturale o di singolarita' geologica;
          2) le ville, i giardini e i  parchi  che,  non  contemplati
          dalle  leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
          o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza".
          "Art. 5. - Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui
          ai numeri 3) e 4) dell'art.  1  della  presente  legge,  il
          Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre
          un  piano  territoriale  paesistico, a redigersi secondo le
          norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi
          insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire  che  le
          aree   di   quelle   localita'  siano  utilizzate  in  modo
          pregiudizievole alla bellezza panoramica.
          Il  detto   piano   se   compilato   successivamente   alla
          pubblicazione  dell'elenco,  e' pubblicato a parte mediante
          affissione per un periodo di tre mesi all'albo  dei  comuni
          interessati,  e  una  copia  di  esso  e'  depositata nella
          segreteria dei comuni stessi affinche'  chiunque  ne  possa
          prendere visione.
          Contro  il  piano  territoriale paesistico gli interessi di
          cui all'art.  3, hanno facolta' di ricorrere nel termine  e
          agli   effetti   di  cui  al  terzo  comma  del  precedente
          articolo".
          - Il D.L. n. 312/1985 reca: "Disposizioni  urgenti  per  la
          tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
          -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 512/1982 (Regime
          fiscale dei beni di rilevante interesse  culturale)  e'  il
          seguente:
          "Art. 5 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro).
          -  All'art.  1  della  tariffa,  allegato  A,  parte prima,
          annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  634,  e  successive  modificazioni,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:
          "Se il trasferimento ha per oggetto immobili  di  interesse
          storico,  artistico  o  archeologico soggetti alla legge 1›
          giugno  1939,  n.   1089,   e   successive   modificazioni,
          l'aliquota  di  cui  al  primo  comma  e' ridotta al 50 per
          cento, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi
          della loro conservazione e protezione.
          Nota. - Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:
          a)  ove  gia'  sussista  il vincolo previsto dalla legge 1›
          giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve
          dichiarare nell'atto di acquisto gli  estremi  del  vincolo
          stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
          b)  qualora  il  vincolo  non sia stato ancora imposto deve
          presentare,   contestualmente   all'atto   da   registrare,
          un'attestazione,   da  rilasciarsi  dal  competente  organo
          dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali,  da
          cui  risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione
          dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in
          cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data  di
          registrazione  dell'atto,  non venga documentata l'avvenuta
          sottoposizione del bene al vincolo.
          Le attestazioni relative ai  beni  situati  nel  territorio
          della regione siciliana e delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  sono rilasciate dal competente organo della
          regione siciliana e delle province autonome di Trento e  di
          Bolzano.
          L'acquirente  decade altresi' dal beneficio della riduzione
          d'imposta qualora i  beni  vengano  in  tutto  o  in  parte
          alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della
          loro  conservazione  e  protezione,  ovvero,  nel  caso  di
          mutamento   di    destinazione    senza    la    preventiva
          autorizzazione  dell'Amministrazione per i beni culturali e
          ambientali, o di mancato  assolvimento  degli  obblighi  di
          legge  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
          dello Stato sugli immobili stessi. L'Amministrazione per  i
          beni  culturali  e  ambientali  da' immediata comunicazione
          all'ufficio del registro delle violazioni  che  comportanto
          la  decadenza  dalle  agevolazioni. In tal caso, oltre alla
          normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al  30  per
          cento  dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di
          cui alla  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e  successive
          modificazioni.
          Dalla  data  di  ricevimento della comunicazione iniziano a
          decorrere i termini per il pagamento dell'imposta  e  degli
          accessori"".