Art. 37 
Impianti non soggetti ad  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  6
                della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 
  1. Gli impianti nucleari  comunque  destinati  alla  produzione  di
energia   elettrica    compresi    anche    quelli    non    soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti  della  legge  31
dicembre 1962 n. 1860, possono essere costruiti solo  a  seguito  del
nulla  osta  alla  costruzione,  sotto  il  profilo  della  sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria. 
  2. Il nulla osta e' rilasciato  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato,   sentita   l'ANPA,   su    domanda
dell'interessato,  corredata  dei  documenti  di  cui  al  precedente
articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo. 
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi  si  applicano  anche
agli  impianti  di  qualsiasi  tipo  costruiti   ed   esercitati   da
amministrazioni dello Stato.