Art. 37
                    (Vie ed uscite di emergenza)
1.  Ai  luoghi  di  lavoro  ubicati  in  superficie  si  applicano le
   disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13 del
   decreto del Presidente della Repubblica  n.  547  del  1955,  come
   sostituito  dall'articolo  33, comma 1, del decreto legislativo n.
   626 del 1994.
2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il
   piu' rapidamente possibile all'aperto o in una zona di  sicurezza,
   in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.
3.  Nelle  attivita'  estrattive  condotte  mediante  perforazione, i
   luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio  e
   i  locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza
   distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e
   che sboccano in una zona sicura,  in  un  punto  di  raduno  o  in
   un'area di sgombero sicuri.