Art. 37 
 
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone
             Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza 
 
  ((1. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  data
fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle
valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive
modificazioni.)) 
  ((1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di  cui  all'articolo
1, comma  340,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  aree
industriali   ricadenti   nelle   regioni   di   cui    all'obiettivo
«Convergenza» per le quali e' stata gia'  avviata  una  procedura  di
riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'.)) 
  ((1-ter. La dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.)) 
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa
comunitaria. 
  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  ((4-bis. Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi' sperimentalmente ai comuni della  provincia  di  Carbonia  -
Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo  e  degli  interventi
compresi  nell'accordo  di  programma  «Piano  Sulcis».  La  relativa
copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla  attuazione
del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto  2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto  adottato  ai  sensi
del comma 4, si provvede all'attuazione del presente  comma  ed  alla
individuazione   delle   risorse   effettivamente   disponibili   che
rappresentano il tetto di spesa.))