Art. 37 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento. La quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 37: - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita): «Art. 16 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-bis-2. (Omissis).».