Art. 37 
 
 
       Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19
e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Disposizione  transitoria).  -  1.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  attuativi  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministro degli affari  regionali,  sono
individuate le citta' metropolitane e gli enti di area  vasta  presso
cui collocare le consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'  per  lo
svolgimento dell'attivita' di supporto gia' espletata dalle province. 
  2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in
applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera  f),  della  legge  7
aprile 2014, n. 56,  le  consigliere  e  i  consiglieri  di  parita',
effettivi e supplenti, continuano a  svolgere  le  funzioni  che  non
possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle consigliere e ai  consiglieri  di  parita'  in
carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai
fini della determinazione della durata dell'incarico  o  del  rinnovo
dello stesso, si computano anche i periodi gia' espletati in qualita'
di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo che supplente,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
 
          Note all'art. 37: 
              Si riporta l'articolo 1, comma 85, della  citata  legge
          n. 56 del 2014: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali  enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
              a)   pianificazione   territoriale    provinciale    di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
              b) pianificazione dei servizi di  trasporto  in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
              c) programmazione provinciale  della  rete  scolastica,
          nel rispetto della programmazione regionale; 
              d)  raccolta  ed  elaborazione  di   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
              e) gestione dell'edilizia scolastica; 
              f) controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale.".