Art. 37 
 
         Differimento dei termini di pagamento in situazioni 
                            di emergenza 
 
  1. In considerazione dell'impegno  straordinario  connesso  con  la
gestione dell'emergenza, le  amministrazioni  pubbliche  direttamente
coinvolte nella gestione degli interventi volti  a  fronteggiare  gli
eventi calamitosi per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della  legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  sono  autorizzate  a  differire,   con
provvedimento motivato, i termini dei periodi  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.
231, per il tempo  strettamente  necessario  e,  comunque,  entro  il
limite massimo di centoventi giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata
          legge n. 225 del 1992  e'  riportato  nelle  Note  all'art.
          4-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  4
          del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231  (Attuazione
          della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta  contro  i
          ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): 
              «Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. (Omissis). 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              (Omissis).».