Art. 37 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21,
29 e 36, dall'attuazione della presente  legge  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri                 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando