Art. 37 
 
 
            Modalita' di rivendicazione delle produzioni 
 
  1.  La  rivendicazione  delle  produzioni  di  uve  destinate  alla
produzione di vini a DO e IG e' effettuata annualmente,  a  cura  dei
produttori  interessati,  contestualmente   alla   dichiarazione   di
vendemmia  prevista  dalla  vigente  normativa  dell'Unione  europea,
mediante i servizi del SIAN, con le modalita' stabilite  con  decreto
del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.