Art. 37 
 
 
                           Pronto soccorso 
 
  1. Nell'ambito  dell'attivita'  di  Pronto  soccorso,  il  Servizio
sanitario  nazionale   garantisce   l'esecuzione   degli   interventi
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici,
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari  alla
stabilizzazione  del  paziente,  nonche',   quando   necessario,   il
trasporto assistito. 
  2. Nelle unita' operative  di  pronto  soccorso  e'  assicurata  la
funzione di triage che  sulla  base  delle  condizioni  cliniche  dei
pazienti e del loro  rischio  evolutivo  determina  la  priorita'  di
accesso al percorso diagnostico terapeutico. 
  3. E' altresi' assicurata all'interno del  PS/DEA  la  funzione  di
Osservazione   breve   intensiva   (OBI)   al   fine   di   garantire
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.