Art. 37 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Alle scuole gia' istituite ai sensi dell'articolo 627 del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del  1994  si  applica  la
disciplina prevista  dal  presente  decreto  per  le  scuole  statali
all'estero. 
  2. Restano fermi i riconoscimenti della  parita'  e  le  iscrizioni
nell'elenco delle scuole non paritarie gia' disposti nei confronti di
scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il
presente decreto. 
  3. L'articolo 5, comma 2,  si  applica  dall'esercizio  finanziario
successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Con  la
medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i  relativi
rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel  bilancio  della
scuola. 
  4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 
  5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20  si  applicano  a
decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 
  6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo
18, comma  1,  resta  fissato  in  624  unita',  con  esclusione  del
personale destinato alle scuole europee. 
  7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica  al  personale  destinato
all'estero dopo l'entrata in vigore del presente  decreto,  ancorche'
incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. 
  8. Il personale gia' destinato all'estero alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  puo'  permanervi  fino  a  nove  anni
scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il  personale  interessato
cessa di diritto dal servizio  all'estero,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 26  a  decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  al
compimento di detto periodo. 
  9. L'articolo 29 si applica a  decorrere  dal  1°  settembre  2017.
Entro  la  medesima  data  sono  aggiornati  i  coefficienti  di  cui
all'articolo 29, comma 2, primo periodo. 
  10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma
5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico  che
ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo. 
  11. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n.  228
dopo le parole: «alla parte V del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «al   decreto   legislativo   attuativo
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge  13  luglio
2015, n. 107». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  627,  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado»: 
              «Art. 627 (Istituzione, trasformazione  e  soppressione
          delle  scuole  statali).   -   1.   All'istituzione,   alla
          trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si
          provvede con decreto del Ministro degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministro del tesoro». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  59,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge  di  stabilita'  2013)»,  come  modificato  da
          presente decreto legislativo: 
              «59. Salve le ipotesi di collocamento  fuori  ruolo  di
          cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, e successive modificazioni, nonche'  di  cui  all'art.
          307 e al decreto legislativo attuativo dell'art.  1,  commi
          180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n.  107,
          e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
          delle  prerogative  sindacali  ai  sensi  della   normativa
          vigente, il personale appartenente al comparto  scuola  non
          puo' essere posto in posizione di comando, distacco,  fuori
          ruolo  o  utilizzazione  comunque  denominata,  presso   le
          pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».