Art. 37 
 
 
        Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate  dalle  caselle  di
posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1  e
3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono  inviate  a
domicili digitali eletti ai sensi  di  quanto  previsto  all'articolo
3-bis,». 
  2. Dopo l'articolo 40-bis e' inserito  il  seguente:  «Art.  40-ter
(Sistema pubblico di ricerca documentale). -  1.  La  Presidenza  del
Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la  sperimentazione  di
un sistema volto a facilitare la ricerca  dei  documenti  soggetti  a
obblighi di pubblicita' legale,  trasparenza  o  a  registrazione  di
protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo  40-bis  e
dei fascicoli dei procedimenti di  cui  all'articolo  41,  nonche'  a
consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano  diritto  ai
sensi della disciplina vigente.». 
  3. Dopo l'articolo 40-ter e' inserita, al  Capo  III,  la  seguente
Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 40-bis (Protocollo  informatico).  -  1.  Formano
          comunque oggetto di registrazione di  protocollo  ai  sensi
          dell'articolo  53  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  comunicazioni  che
          provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti  ai
          sensi di quanto previsto  all'articolo  3-bis,  nonche'  le
          istanze e  le  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  65  in
          conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».