Art. 38. 1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalita' vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 38: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - Gli articoli 78 e 88 del citato decreto, cosi' recitano: "Art. 78. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', e' istituito, presso l'ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV; b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo; c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonche' le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti". "Art. 88. (Elenco dei medici autorizzati). - 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati. 2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (16) che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonche' per l'eventuale sospensione o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti".