Articolo 38 
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato  dall'art.24  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. I cittadini degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  possono
accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni  pubbliche  che
non implicano esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana,  nonche'  i  requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
cittadini di cui al comma 1. 
   3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
si provvede con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di  servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. 
 
             Nota all'art. 38: 
                 - Per il testo vigente dell'art. 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.