Art. 38 
 
         Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
 
                    (art. 40, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il piano di manutenzione  e'  il  documento  complementare  al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo  conto
degli  elaborati  progettuali  esecutivi  effettivamente  realizzati,
l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita',  l'efficienza
ed il valore economico. 
    2. Il piano di manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in
relazione all'importanza e alla specificita' dell'intervento,  ed  e'
costituito dai seguenti documenti operativi, salvo  diversa  motivata
indicazione del responsabile del procedimento: 
    a) il manuale d'uso; 
    b) il manuale di manutenzione; 
    c) il programma di manutenzione. 
    3.  Il  manuale  d'uso   si   riferisce   all'uso   delle   parti
significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici.
Il manuale contiene l'insieme delle informazioni  atte  a  permettere
all'utente di conoscere le modalita' per  la  migliore  utilizzazione
del bene, nonche' tutti gli elementi necessari  per  limitare  quanto
piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione  impropria,  per
consentire  di  eseguire  tutte   le   operazioni   atte   alla   sua
conservazione che non  richiedono  conoscenze  specialistiche  e  per
riconoscere tempestivamente fenomeni  di  deterioramento  anomalo  al
fine di sollecitare interventi specialistici. 
    4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
    a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
    b) la rappresentazione grafica; 
    c) la descrizione; 
    d) le modalita' di uso corretto. 
    5. Il manuale di  manutenzione  si  riferisce  alla  manutenzione
delle parti significative del bene ed in particolare  degli  impianti
tecnologici.  Esso  fornisce,  in  relazione  alle   diverse   unita'
tecnologiche, alle caratteristiche dei  materiali  o  dei  componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la  corretta  manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 
    6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
    a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
    b) la rappresentazione grafica; 
    c) la  descrizione  delle  risorse  necessarie  per  l'intervento
manutentivo; 
    d) il livello minimo delle prestazioni; 
    e) le anomalie riscontrabili; 
    f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
    g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
    7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate
temporalmente o  altrimenti  prefissate,  al  fine  di  una  corretta
gestione del bene e delle sue parti nel corso  degli  anni.  Esso  si
articola in tre sottoprogrammi: 
    a)  il  sottoprogramma   delle   prestazioni,   che   prende   in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni  fornite  dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
    b) il sottoprogramma dei controlli, che  definisce  il  programma
delle  verifiche   comprendenti,   ove   necessario,   anche   quelle
geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di  rilevare  il
livello prestazionale (qualitativo  e  quantitativo)  nei  successivi
momenti della vita del bene, individuando la  dinamica  della  caduta
delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e  quello
minimo di norma; 
    c)  il  sottoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione,  che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di  manutenzione,
al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene. 
    8. In conformita' di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il
programma  di  manutenzione,  il  manuale  d'uso  ed  il  manuale  di
manutenzione redatti in  fase  di  progettazione,  in  considerazione
delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di  realizzazione  dei
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori,
che ne  ha  verificato  validita'  e  rispondenza  alle  prescrizioni
contrattuali,  sono  sottoposte  a  cura  del  direttore  dei  lavori
medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili,
all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte  le  informazioni
necessarie sulle modalita' per la relativa manutenzione e gestione di
tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti. 
    9. Il piano di manutenzione e'  redatto  a  corredo  di  tutti  i
progetti fatto  salvo  il  potere  di  deroga  del  responsabile  del
procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. 
 
              Note all'art. 38 
              - Il  testo  dell'articolo  93,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.”