Art. 38 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e
le disposizioni del Titolo II  si  applicano  a  decorrere  dall'anno
successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo. 
  2. Per quanto non diversamente  disposto  dal  titolo  secondo  del
presente  decreto,  restano  confermate  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Bossi, Ministro per le riforme per il 
                                federalismo 
 
                                Calderoli, Ministro per la 
                                semplificazione normativa 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le 
                                regioni e per la coesione 
                                territoriale 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Brunetta, Ministro per la pubblica 
                                amministrazione e l'innovazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano