Articolo 38 - Principi generali e misure di cooperazione internazionale 1. Le Parti coopereranno in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna, nella misura piu' estesa possibile, al fine di: a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini; b. proteggere ed assistere le vittime; c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' le vittime di un reato stabilito in conformita' alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio di una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano sporgere denuncia presso le autorita' competenti dello loro Stato di residenza. 3. Se una Parte che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve la richiesta di collaborazione in materia legale o l'estradizione da una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto trattato, essa puo' considerare la presente Convenzione quale base legale per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per l'estradizione rispetto ai reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione. 4. Ciascuna Parte dovra' impegnarsi ad integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.