(Convenzione-art. 38)
  Articolo  38  -  Principi  generali  e   misure   di   cooperazione
internazionale 
 
  1. Le Parti coopereranno in  conformita'  alle  disposizioni  della
presente Convenzione, in applicazione degli strumenti  internazionali
e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su
legislazioni uniformi o  reciproche  e  sulla  legislazione  interna,
nella misura piu' estesa possibile, al fine di: 
    a. prevenire e combattere lo sfruttamento e  gli  abusi  sessuali
relativi ai bambini; 
    b. proteggere ed assistere le vittime; 
    c. condurre indagini o procedimenti concernenti  reati  stabiliti
in conformita' alla presente Convenzione. 
  2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere  affinche'  le  vittime  di  un  reato  stabilito  in
conformita' alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio  di
una Parte diversa da  quella  nella  quale  esse  risiedono,  possano
sporgere denuncia presso le autorita' competenti dello loro Stato  di
residenza. 
  3. Se una Parte che subordina la mutua  assistenza  giudiziaria  in
materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato,  riceve
la richiesta di collaborazione in materia legale o l'estradizione  da
una Parte con la quale essa non ha  concluso  un  siffatto  trattato,
essa puo' considerare la presente Convenzione quale base  legale  per
la  mutua  assistenza   giudiziaria   in   materia   penale   o   per
l'estradizione  rispetto  ai  reati  stabiliti  in  conformita'  alla
presente Convenzione. 
  4. Ciascuna Parte dovra' impegnarsi ad integrare,  ove  necessario,
la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei
bambini  nei  programmi  di  assistenza  allo  sviluppo  condotti   a
beneficio di Stati terzi.