(Regolamento di polizia mortuaria- art. 38)
                              Art. 38. 
  1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita'
devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti  in
materia di controllo della radioattivita' ambientale ed adottando  le
misure concernenti la sorveglianza fisica del personale  operatore  a
norma degli articoli 6, 69 e 74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili. 
 
          Nota all'art. 38:
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 6, 69 e 74 del
          D.P.R. n.  185/1964:
             "Art.  6  (Definizioni  di  unita'  di  misura).  -  Per
          l'applicazione della presente  legge  valgono  le  seguenti
          definizioni:
               a) curie: quantita' di nuclide radioattivo nella quale
          il  numero  di  disintegrazioni  per  secondo  e'  di  3,7-
          10fB01210 : esso rappresenta l'unita' di radioattivita';
               b)  rad:  unita' di misura della dose assorbita: 1 rad
          e' uguale a 100 erg per grammo di  sostanza  irradiata  nel
          punto preso in esame;
               c)  rem:  dose di radiazioni ionizzanti che, assorbita
          dal corpo umano produce un  effetto  biologico  identico  a
          quello  prodotto  nello stesso tessuto dall'assorbimento di
          un rad di raggi X. I raggi X usati  come  riferimento  sono
          quelli  che  producono  una  ionizzazione  specifica  media
          uguale a 100 coppie di  ioni  per  micron  di  percorso  su
          acqua. Cio' corrisponde a raggi X di circa 150 chilovolt;
               d)   roentgen:   unita'   di   misura  della  dose  di
          esposizione di  raggi  X  o  gamma,  tale  che  l'emissione
          corpuscolare  ad essa associata per 0,001293 grammi di aria
          produce, in aria, ioni portanti una  unita'  elettrostatica
          di quantita' di elettricita' dell'uno o dell'altro segno.
             Art.  69  (Sorveglianza  fisica e medica). - I datori di
          lavoro esercenti attivita' che comportano la  delimitazione
          di  zone  controllate  devono  provvedere  ad assicurare la
          sorveglianza medica dei  lavoratori,  in  conformita'  alle
          norme stabilite dal presente capo.
             I   datori  di  lavoro  devono  altresi'  assicurare  la
          sorveglianza fisica e medica nei confronti  dei  lavoratori
          professionalmente  esposti  fuori dalle zone controllate se
          sussiste un rischio lavorativo derivante  dalle  radiazioni
          ionizzanti.
             Art.   74  (Documentazione  relativa  alla  sorveglianza
          fisica della  protezione).  -  Il  datore  di  lavoro  deve
          provvedere   affinche'  l'esperto  qualificato  istituisca,
          tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:
               a)  un  registro  sul  quale devono essere annotate le
          valutazioni  delle   irradiazioni   e   le   contaminazioni
          radioattive  di cui al n. 3), lettere a), b), c), dell'art.
          72;
               b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;
               c)  le  schede  personali  sulle  quali  devono essere
          annotati  i  risultati   delle   valutazioni   delle   dosi
          individuali.
             Le schede personali devono essere conservate, a cura del
          datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione
          del   lavoro  comportante  un'esposizione  alle  radiazioni
          ionizzanti e  comunque  per  tutta  la  durata  della  vita
          dell'interessato.
             In  caso di cessazione dell'impresa prima del compimento
          dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro
          deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico
          centrale del lavoro che provvede  alla  loro  conservazione
          fino   al   compimento   del  periodo  previsto  dal  comma
          precedente.
             Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale possono essere determinate particolari modalita' di
          tenuta  delle predette documentazioni e approvati i modelli
          delle stesse".