ART. 38. 
                        Copertura finanziaria 
 
1. All'onere derivante dalla attuazione  dell'articolo  3,  comma  3,
pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a  lire
10 miliardi per l'anno  1994,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e  tutela  dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari
a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a  re-
gime,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari
a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re-
gime,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari
a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno
1992,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari
a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire  92
miliardi  per  l'anno  1994,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e  tutela  dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 
6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4,  pari
a lire 5 miliardi per ciascuno degli  anni  1992,  1993  e  1994,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Programma  di
salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e  delle  altre
riserve naturali". 
7. All'onere derivante dall'attuazione  dell'articolo  18,  comma  5,
pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  34,  comma  10,
pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a  lire  30  miliardi  per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e  tutela  dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  34,  comma  11,
pari a lire 10 miliardi per  l'anno  1991,  lire  15,5  miliardi  per
l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno  1993  e  a  regime,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "Norme  generali
sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  35,  comma  8,
pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3  miliardi  per  l'anno
1992 e lire 4 miliardi per  l'anno  1993  e  a  regime,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui  parchi
nazionali e le altre riserve naturali". 
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  35,  comma  9,
pari a lire 14 miliardi per  l'anno  1991,  lire  17,5  miliardi  per
l'anno 1992 e lire 21  miliardi  per  l'anno  1993  e  a  regime,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "Norme  generali
sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3,
dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e  dell'articolo
34, comma 10, gli  stanziamenti  relativi  agli  anni  successivi  al
triennio 1991-1993 saranno  rimodulati  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera  c),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 38:
          -  Il  testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge
          n.  468/1978  (Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale  dello  Stato),  cosi' come sostituito dall'art. 5
          della legge n. 362/1988, e' il seguente:
          "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
          tasse e contributi, ne'  puo'  disporre  nuove  o  maggiori
          spese,  oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
          contiene:
          a)-b) (omissis);
          c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
          dispongono  spese  a  carattere  pluriennale,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati".