Art. 38.
                      Acquisti intracomunitari
  1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica  sugli   acquisti
intracomunitari   di  beni  effettuati  nel  territorio  dello  Stato
nell'esercizio di imprese, arti e professioni  o  comunque  da  enti,
associazioni  o  altre  organizzazioni  di cui all'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633 (a), soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
  2.   Costituiscono   acquisti   intracomunitari   le  acquisizioni,
derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta'  di  beni  o  di
altro  diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati
nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal  cedente,  nella
qualita'  di  soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
  3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
    a) la consegna nel  territorio  dello  Stato,  in  dipendenza  di
contratti  d'opera,  d'appalto  e simili, di beni prodotti, montati o
assiemati in altro Stato membro  utilizzando  in  tutto  o  in  parte
materie  o  beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente,
ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo
conto;
    b) la introduzione nel territorio dello  Stato  da  parte  o  per
conto  di  un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro
Stato  membro.  La  disposizione  si  applica  anche  nel   caso   di
destinazione  nel  territorio  dello  Stato, per finalita' rientranti
nell'esercizio dell'impresa, di beni  provenienti  da  altra  impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
    c)  gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni
ed altre organizzazioni di cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a),
non soggetti passivi d'imposta;
    d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto
dei soggetti indicati nella  lettera  c)  di  beni  dagli  stessi  in
precedenza importati in altro Stato membro;
    e)  gli  acquisti  a  titolo  oneroso di mezzi di trasporto nuovi
trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente  non
e'  soggetto  d'imposta  ed anche se non effettuati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni.
 4. Agli effetti del comma 3,  lettera  e),  costituiscono  mezzi  di
trasporto  le  imbarcazioni  di  lunghezza superiore a 7,5 metri, gli
aeromobili con peso totale al decollo  superiore  a  1.550  kg,  e  i
veicoli  con  motore  di  cilindrata  superiore  a  48  cc. o potenza
superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi
le imbarcazioni destinate all'esercizio di  attivita'  commerciali  o
della  pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e
gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo  comma,  lettera  c),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(a); i mezzi di trasporto  non  si  considerano  nuovi  alla  duplice
condizione  che  abbiano  percorso  oltre  seimila  chilometri  e  la
cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in  pubblici
registri  o  di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per
oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e  la  cessione
sia  effettuata  decorso  il  termine  di  tre  mesi  dalla  data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in  pubblici
registri o di altri provvedimenti equipollenti.
  5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
    a)  l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni oggetto di
operazioni di perfezionamento o di  manipolazioni  usuali  ai  sensi,
rispettivamente,   dell'articolo   1,   comma   3,  lettera  h),  del
regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985,  n.
1999  (b),  e dell'articolo 18 del regolamento dello stesso Consiglio
25  luglio  1988,  n.  2503  (c),  se  i  beni  sono  successivamente
trasportati  o  spediti  al  committente, soggetto passivo d'imposta,
nello Stato membro di provenienza o per  suo  conto  in  altro  Stato
membro  ovvero  fuori  del territorio della Comunita'; l'introduzione
nel territorio dello Stato di  beni  temporaneamente  utilizzati  per
l'esecuzione  di  prestazioni  o  che, se importati, beneficierebbero
della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
    b) l'introduzione nel territorio dello Stato,  in  esecuzione  di
una  cessione,  di beni destinati ad essere ivi installati, montati o
assiemati dal fornitore o per suo conto;
    c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto  nuovi  e
da  quelli  soggetti  ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel
comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i  quali  l'imposta  e'
totalmente  indetraibile  a  norma dell'articolo 19, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  (a),
e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto
(a)  che  non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari  e
degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati  nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di
lire e fino  a  quando,  nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
superato.  L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta  sul  valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi
di trasporto nuovi di cui al comma 4 e  degli  acquisti  di  prodotti
soggetti ad accisa;
    d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato
membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.
  6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai
soggetti  ivi  indicati  che  optino  per l'applicazione dell'imposta
sugli acquisti  intracomunitari,  dandone  comunicazione  all'ufficio
nella  dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
relativa all'anno precedente ovvero  nella  dichiarazione  di  inizio
dell'attivita'    o    comunque    anteriormente    all'effettuazione
dell'acquisto.   L'opzione   ha   effetto,   se   esercitata    nella
dichiarazione  relativa  all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno
in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata,  fino
a  quando  non  sia  revocata e, in ogni caso, fino al compimento del
biennio successivo  all'anno  nel  corso  del  quale  e'  esercitata,
sempreche'  ne  permangano  i  presupposti;  la  revoca  deve  essere
comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
dall'anno  in  corso.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633  (a),  non  soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata  mediante  lettera  raccomandata  entro  il   termine   di
presentazione  della  dichiarazione  annuale.  La  revoca  ha effetto
dall'anno in corso.
  7. L'imposta non e'  dovuta  per  l'acquisto  intracomunitario  nel
territorio  dello  Stato,  da  parte di soggetto passivo d'imposta in
altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati  in  altro  Stato
membro  e  spediti  o trasportati nel territorio dello Stato a propri
cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo  4,
quarto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633  (a),  assoggettati  all'imposta  per   gli   acquisti
intracomunitari  effettuati,  designati per il pagamento dell'imposta
relativa alla cessione.
  8.   Si   considerano   effettuati   in   proprio   gli    acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.
_____________________
   (a)  Il  testo  dell'art.  4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto)  e'  il
seguente:  "Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non
abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio  di  attivita'
commerciali  o  agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese soltanto le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
fatte   nell'esercizio   di  attivita'  commerciali  o  agricole.  Si
considerano fatte nell'esercizio di attivita'  commerciali  anche  le
cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o   di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o di-
verse  prestazioni  alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate   in   conformita'   alle   finalita'   istituzionali   da
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei  confronti  di
associazioni  che  svolgono  la  medesima  attivita' e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione  locale
o  nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".
   Per il testo dell'art. 8-bis e dell'art. 19 del medesimo  decreto,
si vedano, rispettivamente, la nota (q) e la nota (a) all'art. 36.
   Il  testo dell'art. 34 del predetto D.P.R. n. 633/1972, cosi' come
da ultimo  modificato  dall'art.  66  del  presente  decreto,  e'  il
seguente:
   "Art.  34  (Regime  speciale per l'agricoltura e per la pesca).  -
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici  compresi  nella  prima
parte  dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la
detrazione prevista nell'art. 19  e'  forfettizzata  in  misura  pari
all'importo  risultante  dalla applicazione, all'ammontare imponibile
delle  operazioni  stesse,   delle   percentuali   di   compensazione
stabilite,  per  gruppi  di  prodotti, con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e  con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con
le aliquote, corrispondenti alle percentuali stesse.  Si  considerano
produttori  agricoli  i soggetti che esercitano le attivita' indicate
nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, ostricoltura
e  di  allevamento  di  rane  e  altri  molluschi  e  crostacei.   Si
considerano  effettuate  da  produttori agricoli anche le cessioni di
prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati,  nello
stato  originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooper-
ative  e  loro  consorzi,  ovvero  da  associazioni  e  loro   unioni
costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione  vigente,
nonche' quelle effettuate da enti che  provvedono  per  legge,  anche
previa  manipolazione  o  trasformazione, alla vendita collettiva per
conto dei produttori.
   Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito
della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni  imponibili  di-
verse  da  quelle  indicate  nel  primo  comma,  queste devono essere
registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede  di
liquidazione  periodica  e  di  dichiarazione  annuale.  Dall'imposta
relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti  e
alle  importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati
per la produzione dei beni e dei servizi che  formano  oggetto  delle
operazioni stesse.
   I  produttori  agricoli,  se  nell'anno  solare  precedente  hanno
realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire,
costituito per almeno due terzi da cessioni di  prodotti  di  cui  al
primo  comma,  sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo non abbiano
dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta  e
dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica
e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le
fatture  e  le  bollette  doganali  relative  agli  acquisti  e  alle
importazioni. I cessionari o committenti,  se  acquistano  i  beni  o
utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  di  imprese, debbono emettere
fattura,  con  le  modalita'  e  nei  termini  di  cui  all'art.  21,
indicandovi  l'imposta  relativa alle cessioni dei prodotti di cui al
primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della  fattura
deve  essere  consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e
conservarla a norma dell'art. 39.
   Con decorrenza 1 settembre 1993,  i  cessionari  e  i  committenti
devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare
dei  corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture
in applicazione  delle  disposizioni  del  presente  comma  e  devono
annotare  nel  registro di cui all'art.  25 distintamente le predette
fatture.
   Le  disposizioni  di  questo comma cessano di avere applicazione a
partire dall'anno  solare  successivo  a  quello  in  cui  sia  stato
superato il limite di dieci milioni.
   L'opzione  e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di
allevamento di  animali  della  specie  bovina,  compreso  il  genere
bufalo,  che  non dispongono di terreni nei quali risulti producibile
oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame
allevato.
   I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle  co-
operative  o  agli  altri  organismi associativi ivi indicati ai fini
della  vendita  per  conto  dei  produttori  agricoli,  anche  previa
manipolazione  o  trasformazione,  non  sono  considerati cessioni di
beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare
preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta
a norma del secondo comma, n. 3) dell'art. 2; in tal caso le cessioni
si considerano effettuate  all'atto  del  versamento  del  prezzo  ai
produttori agricoli soci o associati.
   Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al
primo  comma  agli  enti,  alle  cooperative  o  agli altri organismi
associativi  ivi  indicati  ai  fini  della  vendita  per  conto  dei
produttori  agricoli,  anche  previa  manipolazione o trasformazione,
costituiscono cessioni di beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n.
3), le quali si considerano effettuate all'atto  del  versamento  del
prezzo   ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo  di
emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti, dalle coop-
erative o dagli altri organismi per  conto  dei  produttori  agricoli
conferenti;  in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare
della fattura ai  fini  dei  successivi  adempimenti  prescritti  nel
presente titolo.
   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta
nel  modo  normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA
competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto  dal  1  gennaio
dell'anno  in  corso  ed  e'  vincolante  anche per i due anni solari
successivi. In tal caso  la  detrazione  dell'imposta  afferente  gli
acquisti  o  le  importazioni  di  animali  vivi della specie bovina,
compreso il genere bufalo, e suina  spetta,  a  partire  dal  periodo
d'imposta  1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta realtiva alle
cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate  nel
corso  dell'anno;  a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente
nel  corso  dell'anno,  e'  soggetta  a   conguaglio   in   sede   di
dichiarazione  annuale  e  l'ammontare  dell'eventuale  eccedenza  di
imposta non recuperata puo' essere computato in detrazione  nell'anno
successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti
animali.
    Ai  soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi
indicate ai  sensi  dell'art.  8,  lettere  a)  e  b),  dell'articolo
38-quater  8  e dell'art. 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di
prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il  rimborso  di
un  importo  calcolato  mediante l'applicazione, delle percentuali di
compensazione  che  sarebbero  applicabili  per  analoghe  operazioni
effettuate nei territorio dello Stato ".
   (b) Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera h), del regolamento del
Consiglio  delle  Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, relativo
al  regime  di  perfezionamento  attivo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 188 del 20 luglio 1985, e' il
seguente:
   "3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
     a)-g) (omissis) ;
     h) operazioni di perfezionamento:
     lavorazione di  merci,  compresi  il  loro  montaggio,  il  loro
assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
     trasformazione delle merci;
     riparazione  delle merci, compresi il loro riattamento e la loro
messa a punto;
     utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura  di
cui  all'articolo  31,  paragrafi  2  e  3,  che non si ritrovano nei
prodotti compensatori ma che consentono o facilitano l'ottenimento di
tali  prodotti,  anche  se  tali  merci   scompaiono   totalmente   o
parzialmente nel corso della loro utilizzazione".
   (c)  L'art.  18  del  regolamento  del  Consiglio  delle Comunita'
europee 25 luglio 1988,  n.  2503,  relativo  ai  depositi  doganali,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 225
del 15 agosto 1988 e  ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  81  del 20 ottobre 1988 (2a seri speciale),
cosi' recita:
   "Art. 18.  -  1.  Le  merci  non  comunitarie,  nonche'  le  merci
comunitarie di cui all'art. 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di
deposito  doganale,  possono  costituire  oggetto delle manipolazioni
usuali intese a garantirne la conservazione oppure a  migliorarne  la
presentazione   o   la   qualita'   commerciale  o  a  prepararne  la
distribuzione o la rivendita.
   Nella   misura    necessaria    per    il    buon    funzionamento
dell'organizzazione  comune dei mercati, puo' essere fissato l'elenco
dei casi in cui tali manipolazioni sono vietate relativamente a merci
rientranti nella politica agricola comune.
   2. Le merci comunitarie di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera b)
assoggettate al  regime  di  deposito  doganale  e  rientranti  nella
politica  agricola  comune possono subire unicamente le manipolazioni
per esse espressamente previste.
   3. Le manipolazioni di cui al  paragrafo  1,  primo  comma  ed  al
paragrafo  2 devono essere preventivamente autorizzate dall'autorita'
doganale, che determina le condizioni in cui esse possono aver luogo.
   4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2  sono
redatti secondo la procedura prevista all'art. 28, fatto salvo l'art.
29".