Art. 38 (Illuminazione naturale ed artificiale) 1. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo. 2. Restano ferme, per le attivita' in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. 3. Nelle attivita' condotte mediante perforazione, le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo e' limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.