Art. 38
               (Illuminazione naturale ed artificiale)
1.  Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
   Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  come  sostituito  dall'articolo
   33,  comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano
   ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.
2. Restano ferme, per le attivita' in  sotterraneo,  le  disposizioni
   dell'articolo  290  del decreto del Presidente della Repubblica n.
   128 del 1959.
3. Nelle attivita' condotte mediante perforazione, le zone  operative
   di  controllo,  le  vie  di emergenza, i punti di imbarco, le zone
   soggette a rischio devono essere illuminate  costantemente;  se  i
   locali  di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo
   e' limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.