(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                         Consiglio didattico 
 
    1.  Il  Consiglio  didattico  e'   la   struttura   preposta   al
coordinamento didattico di uno o piu' corsi di laurea appartenenti ad
una stessa  classe  e/o  dei  corsi  di  laurea  magistrale  ad  essi
ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni  dei
Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione. 
    2. In particolare, il Consiglio: 
    a) coordina l'attivita' didattica dei corsi  che  ad  esso  fanno
capo  e  ne  verifica  efficienza  e  funzionalita'  anche   mediante
l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione; 
    b) formula  proposte  in  merito  alla  programmazione  didattica
annuale, per quanto  di  competenza,  secondo  quanto  stabilito  dal
Regolamento didattico di Ateneo; 
    c) organizza le prove di  verifica  della  preparazione  iniziale
degli studenti nei  corsi  di  laurea  e  verifica  il  possesso  dei
requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale; 
    d)  coordina  i  programmi  delle  singole  attivita'  formative,
accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi  formativi
del relativo corso di studio; 
    e) organizza le attivita' di  orientamento  e  tutorato  per  gli
studenti; 
    f) esamina e approva i piani di studio  e  le  pratiche  relative
agli studenti; 
    g)  formula  ogni  altra  proposta  riguardante  l'organizzazione
dell'attivita' didattica e le risorse relative. 
    3.  Il  Consiglio  didattico  e'  composto  dai  professori  e  i
ricercatori che svolgono a qualsiasi  titolo  compiti  didattici  nei
corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti  del  Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipano alle sedute
del Consiglio senza  diritto  di  voto.  Il  Consiglio  didattico  e'
altresi' composto  da  una  rappresentanza  elettiva  degli  studenti
iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici  per  cento
dei  docenti  di  ruolo  e  dei  ricercatori  che   concorrono   alla
determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4. 
    4.  I  professori  e  ricercatori  che  non  svolgono  il  carico
didattico prevalente nei relativi corsi  di  studio  concorrono  alla
determinazione del numero legale per la validita' delle  sedute  solo
se presenti e non costituiscono elettorato attivo e  passivo  per  le
elezioni del Presidente. 
    5. I titolari  di  contratto  di  insegnamento  partecipano  alle
sedute del Consiglio con voto consultivo. 
    6. Il Consiglio didattico  elegge  tra  i  docenti  di  ruolo  un
Presidente, secondo le modalita' stabilite dal  Regolamento  generale
di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore,  dura  in
carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 
    7. Il Presidente convoca e  presiede  il  Consiglio;  coordina  e
sovrintende i corsi di studio. 
    8. Il funzionamento del Consiglio e'  disciplinato  da  specifico
Regolamento. 
    9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e  il
funzionamento del Consiglio  didattico  sono  regolati  da  specifica
convenzione tra gli Atenei partecipanti.