Art. 38. Consiglio didattico 1. Il Consiglio didattico e' la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o piu' corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione. 2. In particolare, il Consiglio: a) coordina l'attivita' didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalita' anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione; b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo; c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale; d) coordina i programmi delle singole attivita' formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio; e) organizza le attivita' di orientamento e tutorato per gli studenti; f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti; g) formula ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attivita' didattica e le risorse relative. 3. Il Consiglio didattico e' composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio didattico e' altresi' composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4. 4. I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del Presidente. 5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. 6. Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio. 8. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato da specifico Regolamento. 9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.