Art. 38 
 
 
Semplificazioni delle attivita' di  realizzazione  di  infrastrutture
     energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale 
 
  1. (( All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239,  dopo  il
comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno  2011,  n.
93, il Ministero  dello  sviluppo  economico  invita  le  medesime  a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore  inerzia   da   parte   delle   amministrazioni   regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  la  quale,  entro  sessanta  giorni   dalla
rimessione, provvede in merito con la  partecipazione  della  regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma  6  del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». )) 
  (( 1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla  costruzione  e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale  liquefatto
in area demaniale, portuale o  limitrofa  ai  sensi  dell'articolo  8
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  oltre  a  comportare  la
conformita' agli strumenti urbanistici  vigenti,  costituisce  titolo
per  il  rilascio  della  concessione  demaniale.   Nell'ambito   del
procedimento per il  rilascio  della  concessione  demaniale  di  cui
all'articolo 52 del  codice  della  navigazione,  l'eventuale  parere
definitivo del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  viene  reso
entro centoventi giorni dalla richiesta.  Decorso  tale  termine,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  invita  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici  a  provvedere  entro  un  termine  non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali  il  parere  si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche  che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio  della
concessione, e  si  procede  alla  conclusione  del  procedimento  di
concessione  demaniale  entro  i  successivi  sessanta   giorni.   Le
disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  procedimenti
amministrativi in corso. )) 
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  da
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal  decreto  legislativo  1º
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio  di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di  cui
all'articolo 12, comma 7,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  1º
giugno 2011, n. 93,  da  assegnare,  per  le  esigenze  degli  stessi
clienti, con procedure di asta  competitiva  ((,  e  la  parte  dello
stesso spazio di  stoccaggio  di  modulazione  da  assegnare  con  le
procedure di allocazione vigenti )). Le stesse procedure ((  di  asta
competitiva )) sono utilizzate anche per le  ulteriori  capacita'  di
stoccaggio  di  gas  naturale  disponibili  per  altre  tipologie  di
servizio, incluse quelle eventualmente non  assegnate  ai  sensi  del
comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla  remunerazione  tariffaria
dei servizi di modulazione relativi  ai  clienti  sopra  citati  sono
destinate dalla stessa Autorita'  alla  riduzione  delle  tariffe  di
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di
servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa  di
trasporto.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  130,
e' offerto, nell'anno contrattuale  di  stoccaggio  in  cui  diviene,
anche  parzialmente,  fisicamente   disponibile,   ((   ai   soggetti
individuati allo stesso  punto  2)  ))  mediante  procedure  di  asta
competitiva.  Le  maggiori  entrate   rispetto   alla   remunerazione
tariffaria dei servizi di stoccaggio  sono  destinate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas  alla  riduzione  delle  tariffe  di
trasporto.». 
  (( 2-bis. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  entro
quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, provvede  ad  adeguare  il  sistema
delle tariffe di trasporto  del  gas  naturale  secondo  criteri  che
rendano piu' flessibile ed  economico  il  servizio  di  trasporto  a
vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale. )) 
  3. Con decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti
massimi per l'attribuzione a ciascun  soggetto  o  gruppo  societario
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti
civili  e,  fino  alla  realizzazione  di  ulteriori   capacita'   di
stoccaggio e di  punta  di  erogazione  sufficienti  a  garantire  il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del  decreto
legislativo 1º giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo  delle
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte  di  tutti  gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 239
          del 2004: 
              "8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
              a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
          avvalendosi dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas: 
              1) il rilascio della concessione per l'esercizio  delle
          attivita'  di  trasmissione  e   dispacciamento   nazionale
          dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; 
              2)  la  stipula  delle  convenzioni  per  il  trasporto
          dell'energia elettrica sulla rete nazionale; 
              3) l'approvazione degli  indirizzi  di  sviluppo  della
          rete di trasmissione nazionale, considerati anche  i  piani
          regionali di sviluppo del servizio elettrico; 
              4) l'aggiornamento, sentita  la  Conferenza  unificata,
          della convenzione tipo per disciplinare gli  interventi  di
          manutenzione e di  sviluppo  della  rete  nazionale  e  dei
          dispositivi di interconnessione; 
              5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
          sicurezza    e    dell'economicita'    degli    interscambi
          internazionali,  degli  approvvigionamenti  per  i  clienti
          vincolati o disagiati, del sistema di generazione  e  delle
          reti  energetiche,  promuovendo  un  accesso  piu'   esteso
          all'importazione di energia elettrica; 
              6)  l'adozione  di  misure  finalizzate   a   garantire
          l'effettiva  concorrenzialita'  del  mercato   dell'energia
          elettrica; 
              7) la definizione dei criteri  generali  per  le  nuove
          concessioni di distribuzione dell'energia elettrica  e  per
          l'autorizzazione alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
          impianti di generazione di  energia  elettrica  di  potenza
          termica  superiore  ai  300  MW,  sentita   la   Conferenza
          unificata e tenuto conto delle  linee  generali  dei  piani
          energetici regionali; 
              b)  con  particolare  riguardo  al  settore   del   gas
          naturale, anche avvalendosi  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas: 
              1) l'adozione di indirizzi alle  imprese  che  svolgono
          attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
          e rigassificazione di gas naturale  e  di  disposizioni  ai
          fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli  stoccaggi
          strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni  e
          la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
          di emergenza e di obblighi di sicurezza; 
              2)  l'individuazione,  di  intesa  con  la   Conferenza
          unificata, della rete nazionale di gasdotti; 
              3) le determinazioni  inerenti  lo  stoccaggio  di  gas
          naturale in giacimento; 
              4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
          importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
          sulla  base  di  criteri  generali  stabiliti,  sentita  la
          Conferenza unificata; 
              5) l'adozione di indirizzi per  la  salvaguardia  della
          continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
          il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
          la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
          gas naturale; 
              c)  con  particolare  riguardo  al  settore  degli  oli
          minerali, intesi come oli minerali  greggi,  residui  delle
          loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
          petroliferi derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas  di
          petrolio liquefatto e il biodiesel: 
              1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici  in
          materia di impianti di  lavorazione  e  stoccaggio  adibito
          all'importazione e all'esportazione  di  oli  minerali,  al
          fine di garantire l'approvvigionamento del mercato; 
              2) individuazione di  iniziative  di  raccordo  tra  le
          regioni e le amministrazioni centrali interessate,  per  la
          valutazione congiunta dei diversi provvedimenti,  anche  di
          natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
          grado di produrre significativi riflessi  sulle  scelte  di
          politica energetica nazionale, nonche' per  la  definizione
          di   iter   semplificati   per   la   realizzazione   degli
          investimenti necessari per l'adeguamento alle  disposizioni
          nazionali, comunitarie e internazionali; 
              3) monitoraggio, anche  sulla  base  delle  indicazioni
          delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
          stoccaggio adibito all'importazione e  all'esportazione  di
          oli minerali; 
              4) promozione di accordi di programma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, con  le  regioni  e
          gli  enti  locali  per  la  realizzazione  e  le  modifiche
          significative  di  infrastrutture  di  lavorazione   e   di
          stoccaggio    di    oli    minerali,    strategiche     per
          l'approvvigionamento energetico del Paese; 
              5)  individuazione,  di  intesa   con   la   Conferenza
          unificata, di criteri e modalita'  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni  all'installazione  e  all'esercizio   degli
          impianti di lavorazione e di stoccaggio  di  oli  minerali.
          Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa  vigente
          in materia di autorizzazione integrata ambientale; 
              6)  individuazione,  di  intesa   con   la   Conferenza
          unificata, della rete nazionale di oleodotti.". 
              L'art. 14 del decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),  modificato   dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2012, n. 19, S.O.