(( Art. 38 bis 
 
Individuazione degli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
  necessari per situazioni di emergenza e delle  relative  condizioni
  di esercizio e funzionamento 
 
  1. Al fine di ridurre  il  consumo  di  gas  naturale  nel  settore
termoelettrico nelle situazioni  di  emergenza  gas  e  garantire  la
sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e  imprese,
anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38,  il  Ministro
dello sviluppo economico, sulla base degli elementi  evidenziati  dal
Comitato per l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il  31
luglio di ogni anno individua con  proprio  decreto  le  esigenze  di
potenza produttiva, alimentabile con  olio  combustile  e  con  altri
combustibili diversi dal gas, di  cui  garantire  la  disponibilita',
nonche' le procedure  atte  ad  individuare,  nei  successivi  trenta
giorni e secondo criteri  di  trasparenza  e  di  contenimento  degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica  con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non  in
esercizio  a  motivo  di  specifiche  prescrizioni  contenute   nelle
relative autorizzazioni, destinati a  far  fronte  ad  emergenze  nel
successivo  anno  termico.  Il  termine  per  l'individuazione  delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro  dello  sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30  settembre
2012. 
  2. I gestori degli impianti di  cui  al  comma  1  garantiscono  la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di  ciascun  anno  termico  e  possono  essere  chiamati  in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di  tempo  necessario  al  superamento  della  situazione  di
emergenza. 
  3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile  esercizio  degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di  emissioni  nell'atmosfera  o  alla  qualita'  dei   combustibili,
eventualmente   prescritti   dalle   specifiche   autorizzazioni   di
esercizio,  ivi  incluse  le  autorizzazioni   integrate   ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni.  Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per  il  periodo  di
cui al comma 2, i gestori degli impianti  di  cui  al  comma  1  sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti  nei  piani  di
monitoraggio  e  controllo,  con  deroga  alle  eventuali  specifiche
prescrizioni  contenute  nelle  relative   autorizzazioni   integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili  liquidi,  nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione  in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, previste dalla citata parte quinta,  allegato  VI,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica  quanto
previsto all'articolo 1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290. 
  5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di  cui  al  comma  1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per  i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri  generali  per
la sicurezza del sistema del  gas  naturale,  in  analogia  a  quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali  per
la sicurezza del sistema elettrico. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il citato decreto legislativo  n.  152  del  2006  reca
          "Norme in materia ambientale.". 
              Si riporta l'art. 1-quinquies del citato  decreto-legge
          n. 239 del 2003: 
              "Art.  1.  Gli  impianti  di  generazione  di   energia
          elettrica di potenza  nominale  maggiore  di  10  MVA  sono
          mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o
          dai titolari dell'autorizzazione  e  possono  essere  messi
          definitivamente fuori servizio secondo termini e  modalita'
          autorizzati dall'amministrazione  competente,  su  conforme
          parere del Ministero delle attivita'  produttive,  espresso
          sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale  in
          merito al programma temporale di messa fuori servizio. 
              2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il  Ministro  delle  attivita'  produttive,   su   proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e  previo
          parere del Gestore della rete  di  trasmissione  nazionale,
          definisce gli standard di efficienza degli  impianti  e  le
          relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
          degli standard di cui al  primo  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas irroga  le  sanzioni  previste
          dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre
          1995, n. 481. 
              3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
          dai proprietari che assicurano al  Gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  la  massima  disponibilita'  degli
          impianti per la gestione dei transitori  e  dei  picchi  di
          domanda. Tali impianti non concorrono, per  un  periodo  di
          due anni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, alla  determinazione  del
          prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base  al
          sistema delle offerte di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79.  Agli  impianti
          idroelettrici di pompaggio  e'  comunque  riconosciuto,  in
          tale periodo, il prezzo che si viene a  formare  attraverso
          il medesimo sistema delle offerte. 
              4. All'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine
          del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «calcolata
          annualmente quale rapporto fra il consumo da  pompaggio  di
          ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante  dai
          contatori di assorbimento, e  il  numero  convenzionale  di
          2.850 ore medie di funzionamento annuo per  tale  tipologia
          di impianti. La metodologia di calcolo di cui  al  presente
          comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9
          e 10 dello stesso art. 28 della legge n. 388 del 2000. 
              5. All'art. 10, comma 2,  del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
          inserite  le  seguenti:  «del  Ministro   delle   attivita'
          produttive e sentito il parere». 
              6. I soggetti non titolari di concessioni di  trasporto
          e distribuzione  di  energia  elettrica  che  realizzano  a
          proprio carico nuove linee elettriche  di  interconnessione
          con  i  sistemi  elettrici  di  altri  Stati,  in  corrente
          continua o con tecnologia equivalente, possono  richiedere,
          per l'incremento della capacita' di interconnessione,  come
          risultante dal nuovo assetto di rete, una  esenzione  dalla
          disciplina che prevede il diritto  di  accesso  dei  terzi.
          L'esenzione  e'  accordata  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, sentito il parere dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, per un periodo e per  una  quota  delle
          nuove capacita' di  trasmissione  realizzate  da  valutarsi
          caso per caso. In  casi  eccezionali,  sentito  il  Gestore
          della  rete  di  trasmissione  nazionale,  l'esenzione   si
          applica altresi'  ai  dispositivi  di  interconnessione  in
          corrente alternata, a condizione che i  costi  e  i  rischi
          degli  investimenti  in  questione  siano   particolarmente
          elevati, se paragonati  ai  costi  e  ai  rischi  di  norma
          sostenuti al  momento  del  collegamento  di  due  reti  di
          trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
          interconnessione  in   corrente   alternata.   Qualora   la
          capacita'    di    nuova    realizzazione     derivi     da
          un'interconnessione  con  uno  Stato   membro   dell'Unione
          europea,  l'esenzione  e'  accordata  previa  consultazione
          delle autorita' competenti  dello  Stato  interessato.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive   sono
          definiti   modalita'   e   criteri    per    il    rilascio
          dell'esenzione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle
          disposizioni comunitarie in materia. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          le tariffe di  remunerazione  delle  reti  di  trasporto  e
          distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
          al fine di garantire le esigenze di sviluppo  del  servizio
          elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
          delle infrastrutture, un valore  del  tasso  di  rendimento
          privo di rischio almeno in linea con quello dei  titoli  di
          Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica  ripartizione
          tra utenti e imprese delle maggiori  efficienze  realizzate
          rispetto agli obiettivi  definiti  con  il  meccanismo  del
          price cap, applicato alle componenti  tariffarie  destinate
          alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. 
              8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'art. 5, comma 2, sono soppressi gli  ultimi  due
          periodi; 
              b) all'art. 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo; 
              c. 
              d)  all'art.  6,  comma  3,  al  primo  periodo,   sono
          soppresse  le   parole:   «per   i   contratti   bilaterali
          autorizzati in deroga  al  sistema  delle  offerte  di  cui
          all'art. 5» e: «entro trenta  giorni  dalla  richiesta  dei
          soggetti interessati». 
              9. Il Gestore della  rete  di  trasmissione  nazionale,
          entro  il  31  maggio   di   ogni   anno,   presenta,   per
          l'approvazione, al Ministro delle attivita'  produttive,  a
          valere   per   l'anno   successivo,   un   programma    per
          l'adeguamento e l'eventuale miglioramento  dei  sistemi  di
          difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
          relativo impegno economico  per  l'attuazione.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e il  gas  determina,  con  propria
          delibera,  gli  opportuni  adeguamenti  tariffari  per   la
          copertura dei costi di  realizzazione  del  programma.  Per
          l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
          delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. ".