Art. 38 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali
un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo
un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori
subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi
ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo  le  parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; 
  b) all'articolo 10,  primo  comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati  per
conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di  legge,
da aziende ed istituti di credito;».3.  Agli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27,
29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro
per l'anno 2013, 246,72 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  217,82
milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di  euro  per  l'anno
2016,  180,77  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  che
aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di
euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro  per  l'anno  2016,  ai
fini della compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  ed
indebitamento netto, si provvede: 
a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e  50,8  milioni  di
   euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti
   dal comma 1 del presente articolo; 
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  con  le
   maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; 
c) quanto a 28,4 milioni di euro  nell'anno  2017,  con  le  maggiori
   entrate derivanti dall'articolo 29; 
d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di
   euro per l'anno 2014, 137,02 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
   76,87 milioni di euro per l'anno 2016,  970.000  euro  per  l'anno
   2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  mediante
   utilizzo delle risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
   decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28,  giacenti  sul  conto
   corrente bancario intestato allo stesso Fondo.  A  tale  fine,  la
   Cassa  conguaglio  per   il   settore   elettrico,   con   cadenza
   trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse
   disponibili  sul  conto  corrente  fino  al  raggiungimento  degli
   importi annuali di cui al periodo precedente. 
  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui ai numeri ii e iv della
lettera b) del  comma  1,  dell'articolo  32,  del  predetto  decreto
legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.