Art. 38 
 
           Disposizioni in materia di prevenzione incendi 
 
  1. Gli enti e i privati  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  sono
esentati  dalla  presentazione  dell'istanza   preliminare   di   cui
all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in  possesso  di  atti
abilitativi  riguardanti  anche  la  sussistenza  dei  requisiti   di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui  al
medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3
e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 11, comma 4
          del citato d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: 
              "Art. 3 - 1. Gli enti ed i privati  responsabili  delle
          attivita' di cui all'Allegato I,  categorie  B  e  C,  sono
          tenuti a  richiedere,  con  apposita  istanza,  al  Comando
          l'esame  dei  progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni
          nonche' dei progetti di modifiche  da  apportare  a  quelli
          esistenti, che comportino un  aggravio  delle  preesistenti
          condizioni di sicurezza antincendio. 
              2. I progetti di cui al comma 1  sono  corredati  dalla
          documentazione prevista dal  decreto  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 2. 
              3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni
          puo' richiedere documentazione integrativa. Il  Comando  si
          pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa  ed
          ai criteri tecnici di prevenzione  incendi  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  presentazione  della  documentazione
          completa." 
              "Art. 4 - 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del
          presente  regolamento,  l'istanza  di  cui   al   comma   2
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
          139,  e'  presentata  al  Comando,   prima   dell'esercizio
          dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio
          attivita',  corredata  dalla  documentazione  prevista  dal
          decreto di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del  presente
          regolamento. Il Comando  verifica  la  completezza  formale
          dell'istanza, della documentazione e dei relativi  allegati
          e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 
              2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria  A
          e B, il Comando,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  effettua   controlli,
          attraverso visite tecniche, volti ad accertare il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          degli incendi, nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche  con
          metodo a campione o in base  a  programmi  settoriali,  per
          categorie di attivita' o  nelle  situazioni  di  potenziale
          pericolo comunque segnalate o  rilevate.  Entro  lo  stesso
          termine, in caso di accertata carenza dei requisiti  e  dei
          presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti  dalla
          normativa  di  prevenzione  incendi,  il   Comando   adotta
          motivati   provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti
          dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione  che,  ove  sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa antincendio e ai criteri tecnici  di  prevenzione
          incendi detta attivita' entro un termine di  quarantacinque
          giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato,  in  caso
          di esito positivo, rilascia copia del verbale della  visita
          tecnica. 
              3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria  C,
          il  Comando,  entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  effettua   controlli,
          attraverso visite tecniche, volti ad accertare il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          degli incendi, nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di
          accertata carenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per
          l'esercizio delle attivita'  previsti  dalla  normativa  di
          prevenzione   incendi,   il   Comando    adotta    motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi  dalla  stessa
          prodotti,   ad   eccezione   che,   ove   sia    possibile,
          l'interessato  provveda   a   conformare   alla   normativa
          antincendio e ai criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi
          detta attivita' entro un termine di quarantacinque  giorni.
          Entro quindici giorni dalla  data  di  effettuazione  delle
          visite  tecniche  effettuate  sulle  attivita'  di  cui  al
          presente comma, in  caso  di  esito  positivo,  il  Comando
          rilascia il certificato di prevenzione incendi. 
              4.  Il  Comando  acquisisce  le  certificazioni  e   le
          dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita'  di
          cui all'Allegato I alla normativa di  prevenzione  incendi,
          ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              5. Qualora il sopralluogo debba essere  effettuato  dal
          Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione  che
          prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da  organi
          collegiali, dei quali e' chiamato a far  parte  il  Comando
          stesso, si applicano i diversi termini stabiliti  per  tali
          procedimenti. 
              6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  3  del
          presente decreto in caso di  modifiche  che  comportano  un
          aggravio  delle  preesistenti   condizioni   di   sicurezza
          antincendio,  l'obbligo  per   l'interessato   di   avviare
          nuovamente le  procedure  previste  dal  presente  articolo
          ricorre quando  vi  sono  modifiche  di  lavorazione  o  di
          strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali  o  di
          variazioni  qualitative  e  quantitative   delle   sostanze
          pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi  e  ogni
          qualvolta sopraggiunga una  modifica  delle  condizioni  di
          sicurezza precedentemente accertate." 
              "Art. 11 - 
              (Omissis) 
              4. Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove
          attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
          pubblicazione del presente regolamento, devono espletare  i
          prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
          in vigore del presente regolamento. 
              (Omissis)."