Art. 38 
 
 
Pubblicita'  dei  processi   di   pianificazione,   realizzazione   e
                  valutazione delle opere pubbliche 
 
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui
propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni
annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex
post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le
procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro
nominativi. 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai
tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
 
          Note all'art. 38: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144: 
              «Art. 1. Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici 
              1. Al fine di migliorare e dare  maggiore  qualita'  ed
          efficienza al processo di programmazione delle politiche di
          sviluppo, le amministrazioni centrali e  regionali,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, istituiscono e  rendono  operativi,  entro  il  31
          ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti pubblici che, in raccordo fra loro  e  con  il
          Nucleo  di  valutazione  e  verifica   degli   investimenti
          pubblici del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, garantiscono il supporto  tecnico
          nelle fasi di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
          verifica di piani,  programmi  e  politiche  di  intervento
          promossi e attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E'
          assicurata  l'integrazione  dei  nuclei  di  valutazione  e
          verifica  degli  investimenti  pubblici  con   il   Sistema
          statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
          6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
              a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
              b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
              c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  128  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici 
              1. L'attivita' di realizzazione dei lavori  di  cui  al
          presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
          si svolge sulla base di un programma triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico   -
          artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue
          componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio    -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio  di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000 di euro, alla previa  approvazione  almeno  della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.».