(( Art. 38-bis 
 
         Semplificazione fiscale della cessione dei crediti 
 
  1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative  a
prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le
operazioni di  ridefinizione  dei  relativi  debiti  richieste  dalla
pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse,  sono  esenti
da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui
al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari  ad  1  milione  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate  entro
il 15 maggio 2014 all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi
e  che  sono  acquisite,  nel  limite   di   1   milione   di   euro,
definitivamente al bilancio dello Stato. ))