Art. 38 
 
 
                  Processo amministrativo digitale 
 
  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
104, e' adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 
  (( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art.
136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  13  dell'Allegato  2  al
          decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104,   recante
          "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
          recante delega al Governo  per  il  riordino  del  processo
          amministrativo": 
              "Art. 13. - Processo telematico. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  sentiti  il  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite,  nei
          limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili   a    legislazione    vigente,    le    regole
          tecnico-operative  per  la  sperimentazione,  la   graduale
          applicazione, l'aggiornamento del  processo  amministrativo
          telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
          di continuo  adeguamento  delle  regole  informatiche  alle
          peculiarita'  del  processo   amministrativo,   della   sua
          organizzazione   e   alla   tipologia   di    provvedimenti
          giurisdizionali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 136  dell'Allegato  1  al
          citato decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 136 -  Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi informatici. 
              1. I difensori indicano nel ricorso o  nel  primo  atto
          difensivo un indirizzo di posta elettronica  certificata  e
          un recapito di fax, che possono essere anche diversi  dagli
          indirizzi del domiciliatario, dove  intendono  ricevere  le
          comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale
          indicazione  si  presumono  conosciute   le   comunicazioni
          pervenute  con  i  predetti  mezzi   nel   rispetto   della
          normativa,  anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei
          difensori  comunicare  alla   segreteria   e   alle   parti
          costituite ogni variazione dei suddetti dati. 
              2. I  difensori  costituiti  forniscono  copia  in  via
          informatica di tutti gli atti di parte  depositati  e,  ove
          possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro  atto  di
          causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto
          del documento in formato elettronico e quello cartaceo.  Il
          deposito del materiale informatico, ove non sia  effettuato
          unitamente a quello  cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta
          della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa
          ogni decadenza. In  casi  eccezionali  il  presidente  puo'
          dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal  presente
          comma. 
              2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  sono   sottoscritti   con   firma   digitale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".