Art. 38 
 
 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali) 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche  nazionali  e
garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del  Paese,   le
attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono  carattere
di interesse strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono  pertanto
la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza
dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  dei
beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. 
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazione  degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
variante urbanistica. 
  3.  Al  punto  7)  dell'Allegato  II  alla  Parte  II  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole  "coltivazione  di
idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e". 
  4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso
presso le Regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi,  la  Regione  presso  la  quale  e'  stato  avviato   il
procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre  2014.  Decorso
inutilmente  tale  termine   la   Regione   trasmette   la   relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi  e
gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito
del rilascio di  un  titolo  concessorio  unico,  sulla  base  di  un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,
per la durata di sei anni, prorogabile due volte per  un  periodo  di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere  di  ricerca,  a
seguito della  quale,  in  caso  di  rinvenimento  di  un  giacimento
riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte  del
Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di  coltivazione,
per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu'  volte  per
un periodo di dieci anni  ove  siano  stati  adempiuti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione e il giacimento  risulti  ancora
coltivabile, e quella di ripristino finale. 
  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato: 
  a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico,  sentite  la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e  le  Sezioni
territoriali   dell'Ufficio   nazionale   minerario   idrocarburi   e
georisorse d'intesa, per le attivita' da svolgere in terraferma,  con
la  regione  o  la  provincia  autonoma  di  Trento  o   di   Bolzano
territorialmente interessata; 
  b) a seguito  di  un  procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di  servizi,  nel  cui
ambito e' svolta  anche  la  valutazione  ambientale  strategica  del
programma complessivo dei lavori; 
  c) a soggetti che dispongono di  capacita'  tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate  alla   esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e,  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di altri Paesi. 
  Le attivita' di perforazione e di realizzazione degli  impianti  di
sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte
secondo le procedure stabilite dalla  legge  entro  60  giorni  dalla
presentazione delle domande. 
  7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite,  entro   centoottanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5,  nonche'
le modalita' di esercizio delle relative attivita'. 
  8. I commi 5 e 6 si  applicano,  su  istanza  del  titolare  o  del
richiedente, da presentare entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti  in
corso. 
  9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il  comma
3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Al fine di  effettuare  e  verificare  gli  studi  previsti
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale  e
la valorizzazione  delle  risorse  nello  svolgimento  dell'attivita'
mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai
titoli minerari e ai procedimenti  di  conferimento  ricadenti  nelle
aree di cui all'articolo 4, comma 1.". 
  10. All'articolo 8  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi  in
mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree  di  altri
Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e  coltivazione  di
idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato  e
al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo  delle  migliori
tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria,  il  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentite  le  Regioni
interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  cinque
anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti
sono corredati sia da  un'analisi  tecnico-scientifica  che  dimostri
l'assenza  di  effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e  sia
dai relativi progetti  e  programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.  Ove  nel  corso  delle  attivita'  di  verifica  vengano
accertati   fenomeni   di   subsidenza   sulla   costa    determinati
dall'attivita',   il   programma   dei   lavori   e'   interrotto   e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine  del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   venga   accertato   che
l'attivita'  e'  stata   condotta   senza   effetti   di   subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici,  il  periodo  di  sperimentazione  puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,  applicando  le  medesime
procedure di controllo. 
  1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma  1-bis,  ai  territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma  5,  della
legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." . 
  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239,  dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte  le
parole "e la reiniezione delle  acque  di  strato  o  della  frazione
gassosa estratta in giacimento"