Art. 38. 
 
 
          (Disposizioni consequenziali e di coordinamento) 
 
  1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le  parole:  «
delle Camere » sono sostituite dalle seguenti:  «  della  Camera  dei
deputati ». 
  2. L'articolo 58 della Costituzione e' abrogato. 
  3. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei  deputati  ha  luogo
entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima  riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. 
  Finche' non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati
i poteri della precedente ». 
  4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato. 
  5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri  componenti,
ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se  la  Camera  dei
deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ». 
  6. All'articolo 81 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al secondo comma, le parole: « delle Camere  »  sono  sostituite
dalle seguenti: «  della  Camera  dei  deputati  »  e  la  parola:  «
rispettivi » e' sostituita dalla seguente: « suoi »; 
  b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni  anno  approvano  »
sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei  deputati  ogni  anno
approva »; 
  c) al sesto  comma,  le  parole:  «  di  ciascuna  Camera,  »  sono
sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ». 
  7. All'articolo 87 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al  terzo  comma,  le  parole:  «  delle  nuove  Camere  »  sono
sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »; 
  b) all'ottavo comma, le parole: « delle Camere  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « della Camera  dei  deputati.  Ratifica  i  trattati
relativi  all'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea,  previa
l'autorizzazione di entrambe le Camere »; 
  c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « dalla Camera dei deputati ». 
  8. La rubrica del titolo V della parte  II  della  Costituzione  e'
sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta' metropolitane e  i
Comuni ». 
  9. All'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,  dopo  le-
parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome  di
Trento e di Bolzano ». 
  10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« alle Camere » sono sostituite dalle seguenti:  «  alla  Camera  dei
deputati ». 
  11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« ad  una  delle  Camere  del  Parlamento  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « alla Camera dei deputati ». 
  12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« della Provincia o delle Province interessate e » sono  soppresse  e
le parole: « Province e Comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « i
Comuni, ». 
  13.  All'articolo  133  della  Costituzione,  il  primo  comma   e'
abrogato. 
  14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Il Comitato di cui al comma 1  e'  presieduto  dal  Presidente
della Giunta della Camera dei deputati ». 
  15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 5. - 1. L'autorizzazione  prevista  dall'articolo  96  della
Costituzione  spetta  alla  Camera  dei   deputati,   anche   se   il
procedimento riguardi altresi' soggetti che  non  sono  membri  della
medesima Camera dei deputati »; 
  b) le parole: « Camera competente ai sensi dell'articolo 5  »  e  «
Camera  competente  »,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle
seguenti: « Camera dei deputati ». 
  16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967,  n.
2, al primo periodo, le parole: « da questo in  seduta  comune  delle
due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e
le parole: « componenti l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti:
« propri componenti »; al secondo periodo, le parole: « l'Assemblea »
sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Camera ».