Art. 38 
 
               Disposizioni per favorire la diffusione 
                del compostaggio dei rifiuti organici 
 
  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici  e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  e
il compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che
effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente
comma. 
  1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa». 
  2. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono  inserite  le
seguenti: «e non domestiche»; 
  b) dopo la lettera qq) e' aggiunta la seguente: 
  «qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio   effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti». 
 
          Note all'art. 38: 
              Si riporta il testo degli articoli 180 e 183 del citato
          d.lgs. 152 del 2006, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti).  -
          1. Al fine di promuovere in via prioritaria la  prevenzione
          e la riduzione  della  produzione  e  della  nocivita'  dei
          rifiuti, le iniziative di cui all'art.  179  riguardano  in
          particolare: 
              a) la promozione di strumenti  economici,  eco-bilanci,
          sistemi  di  certificazione  ambientale,   utilizzo   delle
          migliori tecniche disponibili, analisi del  ciclo  di  vita
          dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
          dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita',  nonche'  lo
          sviluppo del sistema di marchio  ecologico  ai  fini  della
          corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
          sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita  del  prodotto
          medesimo; 
              b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
          d'invito che  valorizzino  le  capacita'  e  le  competenze
          tecniche in materia  di  prevenzione  della  produzione  di
          rifiuti; 
              c) la promozione di accordi e contratti di programma  o
          protocolli d'intesa  anche  sperimentali  finalizzati  alla
          prevenzione ed  alla  riduzione  della  quantita'  e  della
          pericolosita' dei rifiuti; 
              1-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre  2012,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti  di  cui  all'art.  199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
          31  dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2013,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   presenta   alle   Camere   una   relazione   recante
          l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione  dei
          rifiuti e  contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati
          raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
          perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. 
              1-ter. I programmi di cui al comma  1-bis  fissano  gli
          obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive  le  misure
          di prevenzione esistenti e valuta l'utilita'  degli  esempi
          di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 
              1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare individua gli  appropriati  specifici
          parametri qualitativi  o  quantitativi  per  le  misure  di
          prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
          i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle  misure  di
          prevenzione  e  puo'  stabilire   specifici   traguardi   e
          indicatori qualitativi o quantitativi. 
              1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di
          informazioni  sulle  migliori  pratiche   in   materia   di
          prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
          per assistere le regioni nella preparazione  dei  programmi
          di cui all' art. 199, comma 3, lett. r). 
              1-sexies.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              1-septies. Al fine di ridurre la produzione di  rifiuti
          organici  e  gli  impatti  sull'ambiente  derivanti   dalla
          gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, le regioni ed  i  comuni,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  incentivano  le
          pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul
          luogo stesso di produzione, come  l'autocompostaggio  e  il
          compostaggio di comunita', anche attraverso  gli  strumenti
          di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto.
          I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui
          all'art. 1, comma 641, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, alle utenze che effettuano pratiche di  riduzione  dei
          rifiuti di cui al presente comma. 
              1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sono
          stabiliti i criteri operativi e le procedure  autorizzative
          semplificate per il compostaggio di  comunita'  di  rifiuti
          organici. Le attivita' di compostaggio  di  comunita'  che,
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
          presente comma, risultano gia' autorizzate ai  sensi  degli
          articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare
          ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla
          scadenza della stessa." 
              "Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile, presso  il  sito  che  sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell' art. 184-ter, il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all' art. 5,  comma  1,
          lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all' art. 184-bis, comma 1, o
          che rispetta i criteri stabiliti in base all' art. 184-bis,
          comma 2; 
              qq-bis)  «compostaggio  di   comunita'»:   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti."