Art. 38 
 
(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in  materia  di
aggregazione e centralizzazione degli appalti,  e'  istituito  presso
l'ANAC, che ne assicura la  pubblicita',  un  apposito  elenco  delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le  centrali
di committenza. La qualificazione  e'  conseguita  in  rapporto  agli
ambiti  di  attivita',  ai  bacini  territoriali,  alla  tipologia  e
complessita' del contratto e per fasce d'importo.  Sono  iscritti  di
diritto nell'elenco di cui  al  primo  periodo,  il  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   compresi   i   Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche,  CONSIP  S.p.a.,  INVITALIA  -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti  aggregatori  regionali  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi, su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con   il   Ministro   per   la   semplificazione    della    pubblica
amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza  Unificata,  sono
definiti  i  requisiti   tecnico   organizzativi   per   l'iscrizione
all'elenco di  cui  al  comma  1,  in  applicazione  dei  criteri  di
qualita',  efficienza  e  professionalizzazione,  tra  cui,  per   le
centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e
il relativo ambito territoriale. Il decreto  definisce,  inoltre,  le
modalita' attuative del sistema delle attestazioni di  qualificazione
e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la  data  a  decorrere
dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
  3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di  un  bene,  servizio  o
lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
  a) capacita' di programmazione e progettazione; 
  b) capacita' di affidamento; 
  c) capacita' di verifica sull'esecuzione  e  controllo  dell'intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
  4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati  sulla  base  dei
seguenti parametri: 
  a) requisiti di base, quali: 
  1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di  cui  al
comma 3; 
  2) presenza nella  struttura  organizzativa  di  dipendenti  aventi
specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3; 
  3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 
  4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia,
importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica  sullo
scostamento tra gli importi posti a base di gara e  consuntivo  delle
spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure  di
affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
  5) rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di  imprese  e
fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto  dei
tempi previsti per i pagamenti di imprese e  fornitori,  secondo  gli
indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato  in  attuazione
dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  b) requisiti premianti, quali: 
  1) valutazione  positiva  dell'ANAC  in  ordine  all'attuazione  di
misure di prevenzione dei rischi di  corruzione  e  promozione  della
legalita'; 
  2) presenza di sistemi di gestione  della  qualita'  conformi  alla
norma UNI EN ISO 9001  degli  uffici  e  dei  procedimenti  di  gara,
certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai  sensi
del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
  3) disponibilita'  di  tecnologie  telematiche  nella  gestione  di
procedure di gara; 
  4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
  5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale  e  sociale
nell'attivita' di progettazione e affidamento. 
  5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque  anni
e puo' essere rivista a seguito di verifica,  anche  a  campione,  da
parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 
  6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del  sistema   di
qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5,  ed
assegna alle stazioni appaltanti  e  alle  centrali  di  committenza,
anche per le attivita' ausiliarie, un  termine  congruo  al  fine  di
dotarsi dei  requisiti  necessari  alla  qualificazione.  Stabilisce,
altresi',   modalita'   diversificate   che   tengano   conto   delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. 
  7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6,  l'ANAC  stabilisce
altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la  qualificazione  con
riserva, finalizzata a consentire alla  stazione  appaltante  e  alla
centrale di  committenza,  anche  per  le  attivita'  ausiliarie,  di
acquisire  la  capacita'  tecnica  ed  organizzativa  richiesta.   La
qualificazione con riserva ha una durata  massima  non  superiore  al
termine  stabilito  per  dotarsi   dei   requisiti   necessari   alla
qualificazione. 
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni  appaltanti,  l'ANAC  non  rilascia  il
codice  identificativo  gara  (CIG)  alle  stazioni  appaltanti   che
procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori  non  rientranti
nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si  applica
l'articolo 216, comma 10. 
  9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213,
comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto  di  cui
al citato comma e'  destinata  dall'amministrazione  di  appartenenza
della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione  del
risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti  alle  unita'
organizzative competenti  per  i  procedimenti  di  cui  al  presente
codice. La  valutazione  positiva  della  stazione  appaltante  viene
comunicata  dall'ANAC  all'amministrazione  di   appartenenza   della
stazione appaltante perche' ne tenga comunque  conto  ai  fini  della
valutazione  della  performance  organizzativa   e   gestionale   dei
dipendenti interessati. 
  10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi  gli  enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 
 
          Note all'art. 38 
              - Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  23  giugno  2014,  n.  89  (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe  al  Governo
          per il completamento della revisione  della  struttura  del
          bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina  per
          la gestione del bilancio e il potenziamento della  funzione
          del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di  un  testo
          unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              "Articolo 9 (Acquisizione di beni e servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
              1.  Nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle   stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture, e' istituito, senza maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 richiedono all'Autorita'  l'iscrizione  all'elenco  dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali  di  competenza,   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  all'articolo  1,  comma  7,  all'articolo  4,   comma
          3-quater e  all'articolo  15,  comma  13,  lettera  d)  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentita
          l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31  dicembre
          di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
          aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
          ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
          e di servizi nonche' le soglie al superamento  delle  quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,   nonche'   loro   consorzi   e
          associazioni, e gli enti del servizio  sanitario  nazionale
          ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
          di cui ai commi 1 e 2 per  lo  svolgimento  delle  relative
          procedure. Per le categorie di beni e  servizi  individuate
          dal decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'
          nazionale   anticorruzione   non   rilascia    il    codice
          identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che,  in
          violazione degli adempimenti previsti dal  presente  comma,
          non  ricorrano  a  Consip  S.p.A.  o  ad   altro   soggetto
          aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma  sono,
          altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. 
              4.  Il  comma  3-bis  dell'articolo  33   del   decreto
          legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "3-bis. I Comuni non capoluogo di  provincia  procedono
          all'acquisizione di  lavori,  beni  e  servizi  nell'ambito
          delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove  esistenti,  ovvero
          costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i  comuni
          medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici  anche  delle
          province, ovvero ricorrendo ad un  soggetto  aggregatore  o
          alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,  n.  56.
          In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni  e
          servizi attraverso gli strumenti  elettronici  di  acquisto
          gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
          riferimento. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e  forniture  non  rilascia  il
          codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
          provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni  e
          servizi  in  violazione  degli  adempimenti  previsti   dal
          presente comma.". 
              4-bis. Al comma 1, lettera  n),  dell'articolo  83  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, dopo le parole: "la sicurezza  di  approvvigionamento"
          sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva". 
              5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono
          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non
          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto
          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
          essere superiore a 35. 
              6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali
          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo
          quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite
          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla
          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di
          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
          e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autoriota'  nazionale  anticorruzione,  a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
          del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce,
          tenendo anche conto della dinamica dei prezzi  dei  diversi
          beni   e   servizi,    alle    amministrazioni    pubbliche
          un'elaborazione dei prezzi di riferimento  alle  condizioni
          di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli  di
          maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
          pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
          web  i   prezzi   unitari   corrisposti   dalle   pubbliche
          amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.  I
          prezzi di riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e  dalla
          stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni  anno,  sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999,  n.  488,  in  ambito  nazionale  ovvero  nell'ambito
          territoriale  di  riferimento.  I  contratti  stipulati  in
          violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
              8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
              9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al precedente periodo. 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.". 
              - Si riporta l'articolo 33 del decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33 (Riordino  della  disciplina  riguardante
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 33 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi
          di pagamento dell'amministrazione) 
              1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
          annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento
          relativi  agli  acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,
          denominato  «indicatore  annuale   di   tempestivita'   dei
          pagamenti».  A  decorrere  dall'anno  2015,   con   cadenza
          trimestrale, le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un
          indicatore,  avente   il   medesimo   oggetto,   denominato
          «indicatore trimestrale di  tempestivita'  dei  pagamenti».
          Gli indicatori di cui al presente comma  sono  elaborati  e
          pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico,
          secondo uno schema tipo e modalita'  definiti  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare
          sentita la Conferenza unificata.". 
              - Il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218.