Art. 38 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  per  la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione  di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei  dati  di  cui  al  medesimo  articolo.  La  stessa
sanzione si applica nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; 
  c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:  «3.  Le
sanzioni di cui al comma 1  sono  irrogate  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione  disciplina  con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981,  n.  689,  il  procedimento  per  l'irrogazione  delle
sanzioni.». 
 
          Note all'art. 38: 
              Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 47. (Sanzioni per la violazione degli  obblighi
          di trasparenza per  casi  specifici)  -  1.  La  mancata  o
          incompleta comunicazione delle informazioni e dei  dati  di
          cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
          complessiva   del   titolare   dell'incarico   al   momento
          dell'assunzione in carica, la titolarita'  di  imprese,  le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il secondo grado, nonche' tutti  i  compensi  cui  da
          diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile della  mancata  comunicazione  e  il  relativo
          provvedimento   e'    pubblicato    sul    sito    internet
          dell'amministrazione o organismo interessato. 
              1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche
          nei  confronti  del   dirigente   che   non   effettua   la
          comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
          relativa agli emolumenti  complessivi  percepiti  a  carico
          della  finanza  pubblica,   nonche'   nei   confronti   del
          responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al
          medesimo  articolo.  La  stessa  sanzione  si  applica  nei
          confronti del responsabile della mancata pubblicazione  dei
          dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 
              2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
          all'articolo  22,  comma  2,  da'  luogo  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile  della  violazione.  La  stessa  sanzione   si
          applica agli amministratori societari che non comunicano ai
          soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso
          entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per   le
          indennita'  di   risultato,   entro   trenta   giorni   dal
          percepimento. 
              3.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  1  sono  irrogate
          dall'Autorita'   nazionale   anticorruzione.    L'Autorita'
          nazionale    anticorruzione    disciplina    con    proprio
          regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
          delle sanzioni.». 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale), e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329.