(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 38)
 
                               Art. 38 
 
                (Forma dei provvedimenti in generale) 
 
 
  1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia  sentenza,
ordinanza o decreto. 
 
 
  2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono  dati  in
qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. 
 
 
  3.  Dei  provvedimenti  collegiali  puo',  se  uno  dei  componenti
l'organo collegiale lo richiede, essere compilato  sommario  processo
verbale, il quale deve contenere la menzione della  unanimita'  della
decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu'  dei
componenti  del  collegio,  da   indicarsi   nominativamente,   abbia
eventualmente  espresso  su  ciascuna  delle  questioni  decise.   Il
verbale, redatto dal meno  anziano  dei  componenti  del  collegio  e
sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato
a cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la  segreteria
dell'ufficio.