Art. 38 
 
 
                    Ricovero ordinario per acuti 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  le  prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario  ai  soggetti  che,  in
presenza di problemi o patologie  acute,  necessitano  di  assistenza
medico-infermieristica   prolungata   nel   corso   della   giornata,
osservazione  medico-infermieristica   per   24   ore   e   immediata
accessibilita' alle prestazioni stesse. 
  2. Nell'ambito dell'attivita' di ricovero ordinario sono  garantite
tutte le prestazioni cliniche,  mediche  e  chirurgiche,  ostetriche,
farmaceutiche,  strumentali  e  tecnologiche   necessarie   ai   fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative,  o  di  specifici  controlli  clinici  e
strumentali; sono altresi' garantite le prestazioni assistenziali  al
neonato, nonche' le  prestazioni  necessarie  e  appropriate  per  la
diagnosi precoce delle malattie congenite  previste  dalla  normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordita' congenita e della cataratta congenita, nonche'
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche  ereditarie
individuate con decreto  del  Ministro  della  salute  in  attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  nei
limiti e con le modalita' definite dallo stesso decreto. 
  3.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce   le   procedure
analgesiche nel corso del travaglio e  del  parto  vaginale,  inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate  dalle  regioni  e
dalle province autonome tra quelle  che  garantiscono  le  soglie  di
attivita' fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010  e  confermate  dal  decreto  2  aprile  2015,  n.  70,
«Regolamento  recante   definizione   degli   standard   qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi  volti  a  diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse. 
  4. Le regioni e le province autonome adottano adeguate  misure  per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico  in  una  percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard  indicati  dagli
organismi sanitari internazionali, nonche' per disincentivare i parti
cesarei inappropriati. 
  5. Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale  solo  in  conseguenza  di  incidenti,  esiti  di
procedure medico-chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.