Art. 38 Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni 1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale». 2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546; b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215; c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969; d) legge 26 maggio 1975, n. 327; e) legge 22 dicembre 1980, n. 924; f) legge 10 giugno 1985, n. 285; g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62; l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257; m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo: «9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi: a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale; b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804». - La legge 6 ottobre 1962, n. 1546, recante «Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1962, n. 289, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, recante «Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1967, n. 104, S.O. - La legge 26 maggio 1975, n. 327, recante «Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1975, n. 207, S.O. - La legge 22 dicembre 1980, n. 924, recante «Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4. - La legge 10 giugno 1985, n. 285, recante «Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1985, n. 145. - Gli articoli da 625 a 675 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., sono stati abrogati dal presente decreto legislativo: «Art. 625-675 (abrogati)». - Il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante «Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1998, n. 75, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali.». - La rubrica dell'art. 1-quater, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195, e convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche». - L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 303, e convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47, reca: «Proroghe onerose di termini». - L'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, reca: «Riduzione delle spese di personale.».