Art. 38 Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attivita' di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalita' da concordare con l'autorita' competente, e puo' richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attivita' di cui all'articolo 2. 3. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorita' competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a cio' autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.
Note all'art. 38: La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.».