Art. 38 
 
Partecipazione del volontariato organizzato  alla  pianificazione  di
  protezione civile  (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo  5,  comma
  1, lettera a),  4,  comma  1,m  lettera  m)  e  7,  comma  1, legge
  106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma  4
  e 41, comma 6, decreto  legislativo 117/2017;  Articolo  8, decreto
  del Presidente della Repubblica 194/2001) 
 
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende  parte
alle  attivita'  di  predisposizione  ed  attuazione  dei  piani   di
protezione civile,  secondo  forme  e  modalita'  da  concordare  con
l'autorita' competente, e puo' richiedere copia degli studi  e  delle
ricerche elaborati da soggetti  pubblici  in  materia  di  protezione
civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo  2013,
n. 33 e successive modificazioni. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, anche  mediante  appositi
corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la  partecipazione
del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attivita' di
cui all'articolo 2. 
  3.  Nell'ambito   delle   attivita'   di   predisposizione   e   di
aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo  18,
le  autorita'   competenti   possono   avvalersi   del   volontariato
organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti  dei  quali  e  dei
relativi aderenti, se espressamente a cio' autorizzati, si  applicano
i benefici di cui agli articoli 39 e 40. 
 
          Note all'art. 38: 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi.» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80.».