Art. 39. 1. Le spese relative alle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. 3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Note all'art. 39: - Per la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi note alle premesse. - L'art. 5, della citata legge, cosi' recita: "Art. 5 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria".