Art. 39.
  1.  Le  spese  relative  alle procedure concernenti le attivita' da
effettuarsi,   ai   sensi   del  presente  decreto,  da  parte  delle
amministrazioni  competenti,  sono  a carico dei soggetti richiedenti
non  pubblici,  secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5
febbraio  1999,  n.  25,  sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
  2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  da
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di cui
al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
  3.  Le  spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' da
effettuarsi  ai  sensi del presente decreto, da parte delle regioni e
delle  province  autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
 
Note all'art. 39:
    - Per la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi note alle premesse.
    - L'art. 5, della citata legge, cosi' recita:
    "Art.  5  (Oneri  relativi  a  prestazioni  e  controlli).  -  1.
Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni
e  controlli  da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione
delle   normative   medesime   sono   posti  a  carico  dei  soggetti
interessati,  ove  cio'  non  risulti  in contrasto con la disciplina
comunitaria".