Art. 39 
 
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
  prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
  le imprese a forte consumo di energia;  regimi  tariffari  speciali
  per i grandi consumatori industriali di energia elettrica 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro il 31 dicembre 2012,  sono  definite,  in  applicazione
dell'articolo 17 della Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
ottobre 2003, le imprese a  forte  consumo  di  energia,  in  base  a
requisiti e  parametri  relativi  a  livelli  minimi  di  consumo  ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
  2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla  successiva
determinazione di un sistema di aliquote di accisa  sull'elettricita'
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili  rispondente  a
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27  ottobre  2003,
da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato. 
  3. I corrispettivi a copertura  degli  oneri  generali  di  sistema
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi  oneri  a  carico
dei clienti finali sono rideterminati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas entro 60  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto  della  definizione
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto  dei  vincoli  di  cui  al  comma  2,
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.  Dalla  data
di entrata  in  vigore  della  rideterminazione  e'  conseguentemente
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis,  del  decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge  n.  44
del 26 aprile 2012, e  limitatamente  ai  periodi  individuati  dalla
medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a  garantire  che  la  componente  tariffaria
compensativa riconosciuta ai  soggetti  di  cui  alla  citata  norma,
successivamente al loro  passaggio  al  libero  mercato  dell'energia
elettrica,  non  risulti  inferiore  a  quella  che   sarebbe   stata
riconosciuta in caso di permanenza  sul  mercato  vincolato.  Restano
salvi gli  effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea  in
materia.