(Convenzione-art. 39)
  Articolo 39 - Comitato delle Parti 
 
  1. Il Comitato delle Parti e'  composto  dai  rappresentanti  delle
Parti aderenti alla Convenzione. 
  2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa. La prima riunione  dovra'  tenersi  entro  un
anno dall'entrata in vigore  della  presente  Convenzione  a  seguito
della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto  Comitato  si
riunira' a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del  Segretario
Generale. 
  3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.