Articolo 39 - Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti e' composto dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione. 2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione dovra' tenersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunira' a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale. 3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.