Art. 39.
                        (Diritto di riscatto)

  Qualora  il  proprietario  non  provveda  alla notificazione di cui
all'articolo  precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a
quello   risultante  dall'atto  di  trasferimento  a  titolo  oneroso
dell'immobile,  l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi
dalla    trascrizione    del    contratto,    riscattare   l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
  Ove  sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del
prezzo  deve  essere  effettuato  entro  il  termine  di tre mesi che
decorrono,  quando  non  vi  sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato
con  cui  l'acquirente  o  successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto.
  Se  per  qualsiasi  motivo,  l'acquirente o successivo avente causa
faccia  opposizione  al  riscatto, il termine di tre mesi decorre dal
giorno  del  passaggio  in  giudicato della sentenza che definisce il
giudizio.